REGIONE TOSCANA Bando produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese

L’Avviso finanzia la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile per le imprese.


La dotazione finanziaria è pari a 11.000.000 €.

Sono soggetti destinatari:

– Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI), le Grandi Imprese (GI) in forma singola;

– Professionisti in forma singola e studi associati composti da professionisti titolari di autonoma partita IVA.

Non sono ammesse domande riguardanti gli immobili sedi di imprese adibiti a Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

La domanda può essere presentata sia dal proprietario dell’immobile oggetto di domanda di contributo che dal soggetto che lo detiene per la gestione dell’attività economica (es. affittuario, locatario, gestore, ecc.), fermo restando che il soggetto richiedente deve rispettare tutti i requisiti previsti dal bando.

Ciascuna impresa può presentare al massimo 2 domande.

 

Il progetto deve prevedere almeno uno dei seguenti interventi:

  • Impianti solari termici;

  •  Impianti geotermici a bassa entalpia;

  • Pompe di calore;

  • Impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo

  • Teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti.

Gli interventi possono essere esclusivamente di nuova realizzazione. Non sono ammessi interventi di sostituzione.

Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell’ordinamento giuridico vigente e ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un’attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO di cui alla Delibera G.R. n. 1155 del 09/10/2023 e nei codici ATECO 85 e 86.1 e relative sottoclassi di seguito riportati:

B – Estrazione di minerali da cave e miniere;

C – Attività manifatturiere;

D- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;

F- Costruzioni;

G- Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1;

H- Trasporto e magazzinaggio;

1- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;

J- Servizi di informazione e comunicazione;

M- Attività professionali, scientifiche e tecniche;

N- Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;

P- Istruzione;

Q- Sanità e assistenza sociale;

R- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;

S- Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94;

L’immobile oggetto degli interventi deve risultare quale unità produttiva locale o sede operativa esistente nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario e, alla data di presentazione della domanda, dimostrabile/verificabile:

– nel caso di MPMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell’impresa;

– nel caso di professionisti e studi associati fra professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art.35 del DPR 26.10.1972 n.633 e debitamente riportata nell’anagrafica del cassetto fiscale.

In caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario dell’immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire il contratto registrato di comodato, di affitto o altro contratto da cui risulta la disponibilità dell’immobile da parte del soggetto richiedente (allegando il relativo titolo) nonché l’autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi oggetto di domanda.

Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici (o unità immobiliari). È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici (o unità immobiliari) solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti.

L’unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche, pena la non ammissibilità:

a) essere localizzata all’interno del territorio regionale;
b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l’art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
e) essere adibita a esercitare l’attività economica codice ATECO precedentemente riportato.

Le domande, ai fini dell’ammissibilità devono prevedere un progetto che consegue una produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi finalizzata solo all’autoconsumo. Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero. Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh7annua maggiore rispetto a quella ante intervento.

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di costo al netto di IVA, sostenute a partire dalla data di inizio progetto, convenzionale o anticipato, se direttamente pertinenti all’unità produttiva oggetto di intervento:

a) spese per investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto;
b) spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda;
c) spese tecniche per studi e/o consulenze compreso la diagnosi energetica (ad esclusione di quella prevista dall’art.8 del D.Lgs.102/2014).

Le suddette spese tecniche sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo non superiore a 15.000,00 € purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi oggetto della domanda, come risultante in modo specifico ed univoco da idonea documentazione contrattuale inerente l’affidamento dei relativi incarichi.

Sono ammissibili solo progetti che rispettano il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH), secondo quanto previsto dall’art.17 del Regolamento (UE) 2021/852 dall’articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Sono ammissibili solo progetti sottoposti al processo di resa a prova di clima, relativamente alle verifiche sulla “neutralità climatica” e sulla “resilienza climatica”, inerente l’applicazione del principio relativo all’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture, in coerenza con quanto riportato all’art.73 c.2 lettera j del Regolamento UE 2021/1060 e secondo le indicazioni riportate negli orientamenti di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 della CE e negli indirizzi per la verifica climatica a cura del Dip.to per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 Ottobre 2023).
 
Il progetto, ai fini dell’ammissibilità, deve prevedere il superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle seguenti Direttive, laddove applicabili:
 
– DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
– DIRETTIVA 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia;
– DIRETTIVA 2018/844/UE che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
– DIRETTIVA 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
– DIRETTIVA 2012/27/UE sull’efficienza energetica;

L’agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione in conto capitale ai sensi degli Artt. 41, 46 e 49 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e ss.mm.ii. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’UE.

L’agevolazione è concessa con le seguenti intensità massima di aiuto rispetto alla spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione:

  • Micro-piccola impresa = 50 % contributo massimo di spesa ammissibile;
  • Media impresa = 40 % contributo massimo di spesa ammissibile;
  • Grande impresa = 30 % contributo massimo di spesa ammissibile“.
L’importo totale delle spese ammissibili del progetto presentato deve essere non inferiore a 20.000,00 € e non superiore a 500.000,00 €.

La presentazione delle domande è prevista entro novembre 2024. L’approvazione della graduatoria delle domande è prevista entro marzo 2025.

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0574/40291

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