Per i commercianti al minuto con un volume d’affari superiore a 400.000 euro, dal 1° luglio 2019 entra in vigore l’obbligo di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
Dal 1° luglio 2019 entra in vigore l’obbligo, previsto dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, in base al quale i soggetti passivi IVA, che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto o assimilate e che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro, devono garantire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo in questione decorre dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto ed i soggetti assimilati.I soggetti che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno quindi dotarsi, entro il 1° luglio, delle apparecchiature necessarie a gestire il nuovo adempimento. Il nuovo obbligo andrà a sostituire le tradizionali modalità di certificazione dei corrispettivi, mediante il rilascio della ricevuta o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Al riguardo va dato atto che il D.M. 10 maggio 2019, in attuazione delle disposizioni previste dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, identifica i soggetti che, in ragione della tipologia di attività esercitata, possono considerarsi esclusi dal nuovo adempimento.In particolare, in fase di prima applicazione, l’obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi non riguarderà le operazioni di cui all’art. 2, D.P.R. n. 696/1996 (ad esempio, cessioni di quotidiani e periodici, tabacchi, etc.), nonché le operazioni di cui al D.M. 13 febbraio 2015 (prestazioni di servizi rese dai concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e al D.M. 27 ottobre 2015 (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici rese nei confronti di privati).
Rientrano nel perimetro delle operazioni escluse anche le prestazioni di trasporto pubblico certificate dai relativi titoli di viaggio.