A seguito della conferma anche per l’anno 2017 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%, l’ INPS è intervenuta per fornire le istruzioni per una sua pratica applicazione.
In particolare, il beneficio:
- consiste in una riduzione contributiva applicabile ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale e non trova applicazione sul contributo dello 0,30% a finanziamento dei fondi interprofessionali)
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017 e dovrà essere richiesto esclusivamente in via telematica utilizzando il modulo “Rid-Edil”.
Il beneficio potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018 (avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017) e i datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2017 fino al 15 gennaio 2018;
- non spetta nei confronti di quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione a tempo determinato che beneficia dell’ incentivo “occupazione sud”, apprendistato, ecc.);
- spetta solamente nei confronti dei datori di lavoro che:
- rispettino il CCNL;
- siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC;
- non abbiano riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.