INVITALIA: BANDO PER L’AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NELLE PMI

Sostenere le MPMI nella riduzione dell’impatto ambientale attraverso incentivi per l’autoproduzione di energia elettrica mediante impianti solari fotovoltaici o mini eolici. L’obiettivo è promuovere l’autoconsumo energetico, immediato o differito, attraverso sistemi di stoccaggio energetico.

Si rivolge a Micro, piccole e medie (MPMI) imprese italiane che:

• sono iscritte come attive al Registro delle Imprese;
• non sono sottoposte a procedure concorsuali o ordini di recupero aiuti illegali;
• non si trovano in difficoltà finanziaria (ai sensi del regolamento GBER);
• hanno un regime di contabilità ordinaria e almeno un bilancio approvato;
• sono in regola con gli obblighi contributivi e non soggette a sanzioni interdittive. Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività è principalmente concentrata nei seguenti settori:
• produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività correlate;
• industrie ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO2;
• produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti;
• raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;
• trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare

La misura supporta investimenti economicamente sostenibili in:

  • impianti solari fotovoltaici e mini eolici per autoconsumo;
  • sistemi di stoccaggio energetico (minimo 75% di energia da fonti rinnovabili);
  • tecnologie digitali correlate agli impianti.

I programmi di investimento possono eventualmente essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the- meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico su base annua.

Tutti gli investimenti devono rispettare il principio DNSH (“Do No Significant Harm”) e devono essere realizzati su edifici esistenti destinati all’attività dell’impresa.

Spese ammissibili:

  1. a) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  2. b) apparecchiature e tecnologie digitali correlate all’operatività degli impianti sopra richiamati;
  3. c) eventuali sistemi di stoccaggio energetico;
  4. d) diagnosi energetica (fino al 3% del totale delle spese ammissibili, ammissibile qualora non obbligatoria).

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda e possono essere coperte anche tramite leasing finanziario.

I progetti devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni del decreto legislativo n. 102 del 2014, da soggetti qualificati. È richiesto che la diagnosi definisca il profilo di consumo energetico dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici. Ai fini del corretto dimensionamento dei programmi di investimento, la predetta diagnosi energetica dovrà quindi individuare la potenza dell’impianto da installare e dell’eventuale sistema di stoccaggio, nonché la capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrati rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva.

Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento devono:

  • riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente;
  • essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici;
  • prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero immessa in rete;
  • prevedere un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000 e non superiore a euro 1 milione;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
  • prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
  • rispettare il principio di “non arrecare un danno significativo” ai sensi della norma DNSH.

 L’intervento pubblico consiste in un contributo conto impianti (fondo perduto) concedibile con le seguenti intensità di aiuto:

  • 30% per le medie imprese, ovvero 40% per le micro e piccole imprese, delle spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) (impianto e spese connesse);
  • 30% delle spese ammissibili di cui alla lettera c) (batteria accumulo);
  • 50% delle spese ammissibili di cui alla lettera d) (diagnosi energetica ex- ante).

Le istanze saranno esaminate secondo procedura a graduatoria mediante attribuzione di un punteggio a seguito di istruttoria di merito.

La graduatoria è formata sulla base del possesso di requisiti riguardanti il carattere strategico del programma di investimento presentato, valorizzato con riferimento ai seguenti criteri:

  • capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili, calcolata come rapporto tra l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (potenza nominale) relativa al programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione e il fabbisogno complessivo annuo di energia del soggetto proponente;
  • incidenza, esclusivamente nell’ambito del programma di investimento in tecnologie solari fotovoltaiche oggetto della domanda di agevolazione, dei costi riferiti all’acquisto di impianti solari fotovoltaici iscritti nel

Registro delle tecnologie per il fotovoltaico rispetto all’ammontare complessivo del medesimo programma;

  • sostenibilità economica dell’investimento, calcolata come rapporto tra l’importo del margine operativo lordo medio registrato nell’ultimo esercizio finanziario del soggetto proponente e l’ammontare complessivo del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;
  • possesso di pertinenti certificazioni ambientali di processo da parte del soggetto proponente.

I punteggi, eventuali priorità e/o maggiorazioni e le soglie minime e massime, saranno definite con successivo decreto.

L’erogazione del contributo potrà avvenire in due tranche:

  • La prima quota di agevolazione è erogata a fronte della presentazione di fatture di acquisto, anche non quietanzate purché riferite a beni acquistati direttamente dal soggetto beneficiario, corrispondenti ad almeno il 20% dell’investimento ammesso alle agevolazioni. In caso di presentazione, nell’ambito dello stato di avanzamento lavori, di fatture di acquisto non quietanzate, la corrispondente quota di agevolazione erogabile non è comunque superiore al 50% del contributo complessivamente concesso in relazione a tali spese;
  • L’erogazione del saldo ovvero dell’erogazione del contributo in un’unica quota può essere richiesta dal soggetto beneficiario entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimento.

Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate a partire dalla data che sarà comunicata con successivo decreto.

VUOI PARTECIPARE AL BANDO?

Per maggiori informazioni puoi compilare il form qui sotto con i tuoi dati e ti ricontattiamo noi il prima possibile:

Potrebbe interessarti anche:

Condividi