Tra le modifiche apportate dal D.Lgs. n.151/15 al Testo Unico in materia di sicurezza contenuto nel D.Lgs. n.81/08, si conta la sostituzione del co.8, art.3, che ora prevede, nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n.81/15 e delle altre norme speciali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori qualora la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista, con diversa committenza si applica la tutela attenuata dell’art.21, D.Lgs. n.81/15, che contiene le disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi, tranne che per i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili, che sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte delle imprese si sta diffondendo in modo significativo e vale la pena di sottolineare l’obbligo del rispetto delle normative in materia di sicurezza, viste le sanzioni non leggere e di natura anche penale poste a tutela del bene primario della salute, ma anche considerando costi e tempistiche di esecuzione degli adempimenti. Tali prestazioni e gli adempimenti connessi sono spesso posti in essere in totale autonomia da parte delle imprese e potrebbero sfuggire al più stringente controllo operato sui rapporti di lavoro subordinato ordinari da parte del professionista. La necessità di rapidità del quotidiano lavorativo, inoltre, può comportare la sottovalutazione di profili non trascurabili. Anche a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n.81/15 sul riordino delle tipologie contrattuali, il lavoro accessorio permane uno strumento di grande duttilità rispetto ad esigenze improvvise, transitorie o costantemente variabili, oltretutto a un costo orario tutto sommato contenuto e al riparo dalla maxisanzione sul lavoro nero. Proprio sotto il profilo dei costi, però, è opportuno considerare che gli esborsi e il tempo richiesti per il dovuto rispetto delle numerose norme in materia di sicurezza a fronte di prestazioni di ridotta consistenza possono non avere gran senso per i profili di convenienza: i costi della sicurezza potrebbero superare quelli per l’utilizzo delle prestazioni e i tempi di esecuzione potrebbero non consentire l’utilizzo immediato delle prestazioni. Per contro, l’utilizzo massiccio del lavoro accessorio, dati i limiti economici previsti dalla norma, comporta il moltiplicarsi dei costi e degli adempimenti in relazione alla pluralità di lavoratori da coinvolgere, elemento di valutazione che dovrebbe essere tenuto in debita considerazione nella scelta della tipologia contrattuale da porre in essere, per quanto consentita.