I consulenti del lavoro hanno pubblicato sul proprio sito due risposte a interpello dell’Inps in tema di diritto di precedenza nel lavoro a termine.
Nella risposta al primo quesito l’Istituto ha chiarito che al datore di lavoro non spetta l’agevolazione contributiva ex art.8, co.9, L. n.407/90, qualora abbia assunto un ex dipendente entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto, anche se il dipendente non abbia effettuato la manifestazione di interesse alla riassunzione e abbia rinunciato a una prima offerta di lavoro da parte di lavoro dell’ex datore. Il rifiuto non determina infatti la perdita del diritto di precedenza per altre occasioni lavorative nel suddetto arco temporale. Pertanto si applica l’art.4, co.12, lett.a), L. n.92/12, che preclude gli incentivi qualora l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente. L’istituto precisa che tale ricostruzione è valida per i casi pregressi all’entrata in vigore del D.Lgs. n.81/15.
Nel secondo parere l’Inps precisa che, se il lavoratore assunto a tempo determinato prima della scadenza del contratto viene riassunto dal medesimo datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto, l’assunzione deve considerarsi dovuta, in quanto effettuata in applicazione del diritto di precedenza maturato dal lavoratore stesso: in quest’ipotesi l’accettazione dell’assunzione vale come manifestazione implicita di volontà all’esercizio del diritto di precedenza.
Invece, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore receda anzitempo dal contratto e il datore di lavoro abbia
intenzione di assumere un altro lavoratore, per evitare che il datore di lavoro risulti eccessivamente penalizzato dall’esistenza di una precedente dimissione, per far valere il diritto alla riassunzione è necessaria la manifestazione dell’interesse. Se questa manca, il datore di lavoro è libero di assumere un altro lavoratore