PARTECIPAZIONI QUALIFICATE: UTILI INCASSATI DAL 1° GENNAIO 2023 CON RITENUTA AL 26%

Si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento ai dividendi derivanti da partecipazioni qualificate percepiti a partire dal 1° gennaio 2023. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 454 del 16 settembre 2022. Le norme della legge di Bilancio 2018 salvaguardano dall’introduzione del nuovo regime fiscale le partecipazioni qualificate per un periodo di tempo limitato, che va dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022.

Ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate” si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Questa è la conclusione evidenziata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 454 del 16 settembre 2022, in cui si esamina:

– da un lato l’arco temporale di vigenza del regime transitorio previsto dalla legge di Bilancio 2018,

– dall’altro l’applicazione del principio di cassa applicabile ai dividendi percepiti ai fini della tassazione.

Il regime di tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni è stato cambiato in modo significativo dalla legge di Bilancio 2018 allo scopo di rendere irrilevante la natura qualificata (o meno) della partecipazione.

La legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 999 a 1006, legge n. 205/2017) ha modificato il regime di tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni “qualificate”, prevedendo anche un regime transitorio per le distribuzioni di utili formatisi sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate entro il 31 dicembre 2022.

Nello specifico, i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate (ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c, TUIR) venissero assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

Le novità apportate dalla legge di Bilancio 2018 constano anche nella previsione di una disciplina transitoria (commi 1005 e 1006) che prevede in primo luogo che le modifiche si applicano con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Pertanto, con la regola generale di decorrenza del nuovo regime di tassazione, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, esso si applica in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

In secondo luogo, per non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017, il legislatore al contempo ha previsto un regime transitorio secondo il quale, in deroga alle norme citate, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017; essi, pertanto, conservano l’attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.

In pratica, la previsione del regime transitorio consente di poter continuare ad applicare la previgente disciplina (art. 47, comma 1, TUIR) che prevede, nel caso di utili derivanti da partecipazioni “qualificate” non percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, la loro concorrenza alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica nella misura del:

– 40% per gli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

– 49,72% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, D.M. 2 aprile 2008);

– 58,14% per gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (art. 1, comma 1, D.M. 26 maggio 2017).

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