Entro il 2 agosto (il 31 luglio cade di sabato) possono essere versate le prime rate 2020 di rottamazione ter e saldo e stralcio: la legge di conversione del decreto Sostegni bis ha modificato e in parte prorogato i termini di pagamento, confermando al 31 luglio la scadenza delle rate della rottamazione ter del 28 febbraio e 31 maggio 2020 e della rata del 31 marzo 2020 di saldo e stralcio. In ogni caso, trova applicazione il periodo di tolleranza di cinque giorni: pertanto, i versamenti con scadenza 31 luglio potranno essere effettuati, senza penalità, entro lunedì 9 agosto 2021.
Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione al decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), i termini di pagamento delle rate in scadenza relative alle disposizioni agevolative della pace fiscale (rottamazione ter e saldo e stralcio) sono stati modificati e, in parte, prorogati. Come confermato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché i versamenti possono essere effettuati considerando i cinque giorni di tolleranza di cui all’art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018 (“Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi”), i versamenti con scadenza 31 luglio 2021 potranno essere effettuati, senza penalità, entro lunedì 9 agosto 2021.
Rottamazione-ter
Vecchie scadenze L’art. 4, comma 1, lettera b), del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni), pur non modificando la data di scadenza delle singole rate contenute nell’originario piano di rottamazione ter, ha fissato nuovi termini entro i quali poter effettuare il pagamento delle rate 2020 non ancora versate e di quelle dovute per il 2021 per mantenere i benefici della misura agevolativa.
Della proroga dei versamenti 2020 al 31 luglio 2021 possono usufruire “solo coloro che hanno effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate in scadenza nell’anno 2019”; della proroga dei versamenti 2021 al 30 novembre 2021 possono usufruire “solo coloro che effettueranno tempestivamente il pagamento entro il 31 luglio 2021, di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020”. Nuove scadenze L’art. 1-bis del DL n. 73/2021, inserito con uno degli emendamenti approvati in sede di conversione del provvedimento, ha differito i versamenti di alcune rate relative al 2020 della rottamazione ter.
Resta confermato che possono usufruire dei nuovi termini previsti per il versamento delle rate 2020 coloro che hanno effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate in scadenza nell’anno 2019.
Versamenti 2021 Nessuna novità è prevista per i versamenti relativi alle rate in scadenzanell’anno 2021, che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2021 (per coloro che sono in regola con i versamenti del 2020). Come pagare Per pagare le rate 2020 non ancora versate devono essere utilizzati i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, in possesso del contribuente.
Saldo e stralcio
Vecchie scadenze L’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) ha previsto nuovi termini di scadenza anche delle rate relativa al saldo e stralcio.
Nuove scadenze L’art. 1-bis del D.L. n. 73/2021 ha differito i versamenti anche in relazione al saldo e stralcio.
Versamenti 2021 Nessuna novità è prevista per i versamenti relativi alle rate in scadenza nell’anno 2021, che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2021 (per coloro che sono in regola con i versamenti del 2020). Come pagare Per pagare le rate 2020 non ancora versate devono essere utilizzati i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, in possesso del contribuente.
Stralcio debiti fino a 5.000 euro
Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). Tra i debiti oggetto dello stralcio sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della rottamazione ter e del saldo e stralcio. La misura agevolativa si applica nei confronti: a) delle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro; b) ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. L’annullamento non si applica ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e all’IVA riscossa all’importazione, ai debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, nonché alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Possibilità di nuova dilazione per chi è decaduto dalle definizioni
Per effetto del decreto Ristori (art. 13-decies del D.L. n. 137/2020) relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui sopra (rottamazione ter, definizione risorse proprie, saldo e stralcio), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973. La medesima facoltà è prevista anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della prima rottamazione (D.L. n. 193/2016) e della rottamazione bis (D.L. n. 148/2017).
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