Confesercenti in questi mesi, ormai dal 2019 si è battuta per far slittare l’avvio dell’obbligo, ma nonostante i due importanti rinvii semestrali dal 01.01.2020 al 01.07.2020 e in seguito dal 01.01.2021, ad oggi non è stato deciso un ulteriore rinvio che Confesercenti continua con determinazione a chiedere, anche in relazione ai danni causati alle imprese dalle chiusure a seguito della pandemia.
Quindi, nella incertezza normativa occorre ricordare a tutti gli imprenditori nostri associati la scadenza del 1° gennaio 2021, data che segna il via all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti gli esercenti che vi sono tenuti, indipendentemente dal volume d’affari. Le categorie interessate sono commercianti al minuto, bar, ristoranti, alberghi, ma anche gli artigiani che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.
Sempre sul tema dei Corrispettivi Telematici sottolineiamo che l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche RT (versione XML 7.0) che dovranno essere installate sul registratore telematico entro la stessa data del 1° gennaio 2021; il nuovo tracciato telematico andrà a risolvere numerose criticità segnalate nei mesi scorsi.
Dalla stessa data del 1° gennaio 2021 è prevista l’entrata in vigore della “Lotteria degli Scontrini” e sarà quindi necessario adeguare i Registratori Telematici per l’acquisizione del “codice lotteria” fornito dal cliente che, attraverso la trasmissione dei relativi dati, permetterà al cliente di partecipare alla lotteria nazionale.
Gli esercenti sono quindi chiamati ad aggiornare il registratore telematico per renderlo idoneo alla nuova lotteria degli scontrini e al formato XML 7.0. L’adeguamento avviene necessariamente tramite aggiornamento del Firmware, con intervento fisico del tecnico che abilita l’apparecchio alle nuove funzionalità.
L’impiego del nuovo tracciato sarà obbligatorio con riguardo ai file trasmessi dal 1° gennaio 2021 indipendentemente dalla data a cui fanno riferimento i corrispettivi. Considerando che gli esercenti hanno a disposizione 12 giorni per effettuare la trasmissione, le trasmissioni effettuate dal 1° gennaio 2021, anche se riguardanti i dati dei corrispettivi degli ultimi giorni di dicembre 2020, dovranno essere effettuate utilizzando il nuovo tracciato XML.
Alle imprese obbligate alla trasmissione telematica dei corrispettivi che non hanno ancora installato il Registratore Telematico, raccomandiamo di contattare con urgenza un fornitore, ricordando la possibilità di beneficiare del credito d’imposta per le spese di acquisto/adeguamento del Registratore Telematico effettuate entro il 31 Dicembre 2020.
Alle imprese che già operano con il Registratore Telematico raccomandiamo invece di contattare il proprio fornitore/installatore per chiedere informazioni sull’intervento di aggiornamento da effettuare.
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La prima estrazione settimanale è fissata al 14 gennaio 2021, per tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 al 10 gennaio.
Possono parteciparvi i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, di importo pari o superiore a 1 euro, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Alle estrazioni della lotteria degli scontrini partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i venditori che trasmettono telematicamente i corrispettivi, nel senso che il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l’esercente.
In questi giorni i contribuenti (consumatori) possono chiedere e ottenere il codice lotteria, che può essere stampato o salvato su dispositivo mobile, accedendo all’area pubblica del portale “Lotteria” (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si tratta di un codice alfanumerico e di un codice a barre, abbinato al codice fiscale, che consentirà di partecipare alla lotteria degli scontrini se esibito all’esercente al momento dell’acquisto.
Per partecipare all’estrazione, infatti, è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, senza obbligo alcuno di identificazione, all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.
Ogni acquisto genera un numero di biglietti “virtuali” che consentono la partecipazione alla lotteria: in particolare, ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro.
La partecipazione all’estrazione a sorte sarà consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, sempre effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono stati istituiti anche dei premi speciali, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.
Quindi, la lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”: se il contribuente avrà utilizzato strumenti di pagamento elettronico parteciperà ad entrambe.
Mancano, inoltre, ancora pochi giorni a disposizione degli esercenti per dotarsi dei registratori telematici. Infatti, il decreto Rilancio ha prorogato al 1° gennaio 2021 anche la non applicazione delle sanzioni nei confronti degli operatori non ancora dotati di registratori telematici.
Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
Le operazioni di estrazione avvengono secondo il calendario reso pubblico sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e nell’area pubblica del portale “Lotteria”. Il sistema di estrazione prevede esclusivamente l’utilizzo di un RNG (Random Number Generator) e prima delle attività relative a ciascuna estrazione viene determinato l’insieme dei biglietti generati partecipanti all’estrazione stessa.
Il biglietto vincente, tra quelli partecipanti, è determinato sulla base del numero prodotto dal sistema di estrazione, che identifica il numero del biglietto virtuale e, quindi, del corrispettivo vincente, a meno che ricorra una delle ipotesi in cui l’estrazione è ritenuta nulla e l’operazione da ripetersi.
Da ultimo, occorre sottolineare che i premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i nostri uffici. tel. 0574 40291