Ecobonus e sisma bonus (Detrazione del 110% delle spese sostenute per tutti gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e la riduzione del rischio sismico.)
Spettano anche ai titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla destinazione d’uso dell’immobile: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 34/2020. (Finora, invece, almeno per quanto riguarda l’ecobonus, l’agevolazione era concessa solo per i fabbricati strumentali delle imprese).
Le detrazioni fiscali per interventi antisismici o di riqualificazione e risparmio energetico vanno invece riconosciute a chi effettua i lavori ammessi al beneficio su immobili posseduti o detenuti con qualunque qualificazione, quindi non solo immobili strumentali ma anche immobili merce o patrimonio. (Per il sisma bonus non vi sono mai stati particolari limitazioni alla detrazione per i titolari di reddito d’impresa).
Immobili d’impresa ammessi:
- Immobili strumentali all’esercizio di arte o professione o dell’impresa commerciale (es.: sede produttiva, ufficio, negozio).
- Immobili merce alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (es.: adibiti a locazione)
- Immobili patrimonio utilizzati come investimento dall’impresa (locati o meno)
Beneficiari bonus:
- persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni;
- contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- associazioni tra professionisti;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- IACP ed enti con medesime finalità;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Nella risoluzione n. 34/2020, si specifica che nei contenziosi in corso si dovrà adesso tenere conto del nuovo indirizzo di prassi. Di fatto “emerge l’esigenza di accomunare i due regimi, “ecobonus” e “sisma bonus”, sotto il profilo dell’agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico – valorizzato dalla Corte di cassazione con le sopracitate sentenze – ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici“.
Clicca qui per scaricare la risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020
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