CONTRIBUTI PUBBLICI: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER ASSOCIAZIONI E IMPRESE

La legge annuale per la concorrenza n. 124 del 04/08/2017 all’art. 1, commi 125-129 (modificato dall’art. 35 della legge n. 34 del 30 aprile 2019) ha previsto nuovi obblighi in materia di trasparenza degli atti di erogazione di sovvenzioni pubbliche.

A partire dall’esercizio finanziario 2018, ed entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni e società controllate, escluse le quotate devono essere pubblicate:

  • dalle Associazioni, Onlus, Fondazioni, soggetti esplicitamente richiamati dall’art. 13 Legge 349/1986 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni) e dall’art. 137 del codice di cui al D.Lgs. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale): nei propri siti o portali digitali;
  • dalle imprese: nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato;
  • dai soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e da quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa: sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

CONTRIBUTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
L’obbligo di pubblicazione non si applica quando l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

SANZIONI
A partire dal 1° gennaio 2020 l’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

AIUTI DI STATO REGISTRATI SU RNA
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), la registrazione degli stessi nel predetto sistema sostituisce gli obblighi di pubblicazione a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, se non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

I beneficiari di contributi, qualificati come aiuti di stato e aiuti de minimis di cui al Regolamento UE 1407/2013, erogati dalla Camera di commercio di Cuneo possono verificare gli importi ricevuti consultando la Sezione Trasparenza del Registro Nazionale Aiuti di Stato.

DOCUMENTAZIONE

Art. 35 Obblighi informativi erogazioni pubbliche     1. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti:     « 125. A partire dall’esercizio finanziario 2018, i  soggetti  di cui al secondo periodo sono  tenuti  a  pubblicare  nei  propri  siti internet o analoghi portali digitali, entro  il  30  giugno  di  ogni anno, le informazioni  relative  a  sovvenzioni,  sussidi,  vantaggi, contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli  stessi  effettivamente   erogati   nell’esercizio   finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni  di  cui  all’articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n. 33. Il presente comma si applica:       a) ai soggetti di cui all’articolo  13  della  legge  8  luglio 1986, n. 349;       b) ai soggetti di cui all’articolo 137 del decreto  legislativo 6 settembre 2005, n. 206;       c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;       d) alle cooperative sociali che  svolgono  attivita’  a  favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.     125-bis.  I  soggetti  che  esercitano  le   attivita’   di   cui all’articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio  consolidato  gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi,  vantaggi, contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle  pubbliche  am-ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui  all’articolo  2-bis  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e  quelli  comunque non  tenuti  alla  redazione   della   nota   integrativa   assolvono all’obbligo di cui al  primo  periodo  mediante  pubblicazione  delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno,  su propri siti internet, secondo modalita’  liberamente  accessibili  al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali  delle associazioni di categoria di appartenenza.     125-ter. A partire dal  1°  gennaio  2020,  l’inosservanza  degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis  comporta  una  sanzione  pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche’ la sanzione accessoria dell’adempimento  agli  obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che  il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione (( e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria )), si applica  la sanzione della  restituzione  integrale  del  beneficio  ai  soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma  sono  irrogate  dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  hanno  erogato  il  beneficio oppure, negli altri casi, dall’amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in  quanto compatibile.     125-quater. Qualora i  soggetti  eroganti  sovvenzioni,  sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria  di  cui  ai  commi  125  e 125-bis  siano  amministrazioni  centrali  dello  Stato  ed   abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione  previsti  dall’articolo  26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le  somme  di  cui  al comma 125-ter sono versate  ad  apposito  capitolo  dell’entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti  capitoli degli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni  originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  le somme di cui al comma 125-ter sono versate all’entrata  del  bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  al  Fondo  per  la  lotta  alla poverta’ e all’esclusione sociale di cui all’articolo 1,  comma  386, della (( legge 28 dicembre 2015, n. 208 )).     125-quinquies. Per gli aiuti di Stato  e  gli  aiuti  de  minimis contenuti  nel  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato  di  cui all’articolo  52  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   234,   la registrazione degli  aiuti  nel  predetto  sistema,  con  conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza  ivi  prevista,  operata  dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene  luogo  degli  obblighi  di  pubblicazione posti a carico dei  soggetti  di  cui  ai  commi  125  e  125-bis,  a condizione che venga  dichiarata  l’esistenza  di  aiuti  oggetto  di obbligo di pubblicazione nell’ambito  del  Registro  nazionale  degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio  oppure,  ove  non tenute alla  redazione  della  nota  integrativa,  sul  proprio  sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle  associazioni  di categoria di appartenenza.     125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma  125,  lettera d), sono altresi’ tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono  versate somme per lo svolgimento  di  servizi  finalizzati  ad  attivita’  di integrazione, assistenza e protezione sociale.     126.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,   gli   obblighi   di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa’ controllati di  diritto  o  di  fatto,  direttamente  o   indirettamente,   dalle amministrazioni  dello  Stato,  mediante  pubblicazione  nei   propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio.  In caso  di  inosservanza  di  tale  obbligo  si  applica  una  sanzione amministrativa pari alle somme erogate.     127. Al fine di evitare  la  pubblicazione  di  informazioni  non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis  e 126 non si applica ove l’importo monetario di  sovvenzioni,  sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di  natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente  erogati  al soggetto  beneficiario  sia  inferiore  a  10.000  euro  nel  periodo considerato.     128. All’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo  14  marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, e’ aggiunto il seguente: “Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di  fatto  dalla stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresi’  pubblicati  i  dati consolidati di gruppo.”.     129. All’attuazione delle disposizioni previste dai commi da  125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa’ di cui  ai  predetti commi provvedono  nell’ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».   2. Il comma 2 dell’articolo 3-quater del decreto-legge 14  dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio 2019, n. 12, e’ abrogato.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI. TEL. 0574 40291

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