Si avvicina l’appuntamento del 16 giugno con l’acconto della “nuova” IMU.
Solo per il 2020, l’acconto si versa in misura pari alla metà di quanto complessivamente pagato nel 2019 a titolo di IMU e TASI; peraltro, come chiarito dalla circolare n. 1/DF/2020, in tutti i casi in cui la posizione immobiliare è cambiata rispetto al 2019, il contribuente può determinare l’acconto sulla base del possesso verificatosi nei primi 6 mesi, applicando le aliquote della “vecchia” IMU, senza sommare l’aliquota TASI 2019. Se la situazione immobiliare del contribuente è mutata rispetto al 2019, l’acconto IMU 2020 potrà essere versato assumendo il possesso verificatosi nel primo semestre e applicando l’aliquota del 2019.
Per i soggetti più gravemente colpiti dalla crisi, l’acconto IMU non sarà dovuto.
Ciò, in quanto l’art. 177, D.L. n. 34/2020, ha disposto una specifica esenzione per le seguenti casistiche:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali.
b) gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori.
Vale segnalare che per talune tipologie, segnatamente le case per vacanza, la nozione appare piuttosto indeterminata, cosicché la questione dell’effettiva spettanza dell’esenzione si scarica sull’onere della prova che, in caso di controllo, dovrà assolvere il contribuente.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio tributi e contabilità. Tel. 0574 40291