REGOLE PER UTILIZZARLA E LE ALTRE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
Il “decreto rilancio” prevede l’introduzione di ulteriori 9 settimane di cassa integrazione.
Le 9 settimane previste possono essere utilizzate come segue: 5 settimane entro il 31 agosto 2020 e ulteriori 4 settimane utilizzabili dal 1 settembre al 31 ottobre 2020. Solo per il settore turismo è possibile usufruire di queste ultime settimane anche prima del 1° settembre a condizione che sia stato interamente fruito il periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane (le 9 precedenti previste dalla legge 27 del 24 aprile 2020 più le 5 previste dal “decreto rilancio”).
La cassa integrazione può essere totale (completa assenza del lavoratore dall’azienda) o parziale (assenza solo per una parte delle ore).
Il “decreto rilancio” prevede altre novità, alcune delle quali vengono qui di seguito elencate.
- Contratti a termine – Possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data 23 febbraio 2020 senza il rispetto delle motivazioni, quindi senza indicazione delle causali; non variano il numero delle proroghe, che rimangono 4, e la durata complessiva del contratto a termine, che è di 24 mesi.
- Licenziamenti – Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (esempio per cessata attività aziendale) fino al 17 agosto 2020. Sono esclusi dal divieto i licenziamenti fatti per giusta causa, inidoneità fisica, superamento periodo di comporto, mancato superamento periodo di prova, fine periodo di apprendistato, raggiunti limiti pensionabili e quelli del personale dirigente.
- Congedo parentale – Possibilità di usufruire dal 5 marzo al 31 luglio 2020, per un periodo consecutivo o anche frazionato, di un congedo non superiore a 30 giorni per i figli fino a 12 anni di età, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Prevista l’astensione, ma senza retribuzione, per coloro che hanno figli di età superiore ai 12 anni e fino ai 16, a condizione che nel nucleo non ci sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito o genitore non lavoratore.
- Legge 104 – Previsti ulteriori 12 giorni usufruibili nel periodo tra maggio e giugno 2020.
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