Cari Soci,
Confesercenti, in questa difficile fase per le Imprese, resta al vostro fianco ed è a disposizione per chiarimenti e per attivare concretamente alcune delle misure di sostegno (ammortizzatori sociali per i dipendenti, richieste indennità nei casi previsti, assistenza per la presentazione di richieste, ecc.).
AD OGGI (18.03.2020) NON SONO ANCORA USCITI I CHIARIMENTI NORMATIVI ED I DOCUMENTI NECESSARI ALL’AVVIO DELLE PRATICHE
vediamo in breve le Misure, decise dal Governo lo scorso 17 marzo, in favore delle Imprese, come primi interventi di sostegno all’economia, nell’ambito dell’Emergenza Coronavirus
(clicca qui per visualizzare il testo completo del Decreto)
LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI
Sostegno alle imprese e lavoratori – Cassa Integrazione
La cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
La possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Indennità una tantum a professionisti e co.co.co.
È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.
È stato istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.Sono un nuovo Blocco di testo, pronto per il tuo contenuto
Premio per il lavoro svolto nella sede
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 40.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.
Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.
Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.
FISCALE
Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo
Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo, sono rinviati:
• al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro;
• al 31 maggio per gli altri contribuenti.
Sospensione dei versamenti
Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti il 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.
Sono sospesi i versamenti in scadenza dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.
Sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria.
Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti
La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.5.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020. Sono un nuovo Blocco di testo, pronto per il tuo contenuto.
Sospensione degli altri adempimenti fiscali
Sono, inoltre, sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.
Si ricorda, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, quindi, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.
Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione
Sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.
Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:
- la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
Effettuazione ritenute d’acconto: rinvio
I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.
Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).
Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello
Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.
Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.
Credito d’imposta contratti di locazione
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Detrazione erogazioni liberali
Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999.
Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
Sospensione udienze e differimento dei termini
Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).
Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti.
Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.
Le disposizioni citate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.
Riforma terzo settore e adeguamento statuti
È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.
Differimento termini approvazione bilancio
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie.
Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ..
CREDITO
Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva
È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.
Sospensione rimborso prestiti Pmi
Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.
La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data.
Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre. È in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
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