A decorrere dal 1° Maggio 2015 è istituita una indennità mensile di disoccupazione denominata NASpI con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione. La NASpI si sostituisce all’ASpI e mini-ASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° Maggio 2015.
Destinatari Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. Praticamente sono i medesimi soggetti previsti per l’ASpI e mini-ASpI.
Requisiti
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c), D.lgs. n° 181/2000 e succ. modif.;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (procedura di cui all’art. 7, Legge n° 604/66, modif. art. 1, comma 40, Legge n° 92/12.
Per Info UFFICIO PATRONATO ITACO tel. 0574 40291