La Legge di Bilancio 2019 ha disposto, tra l’altro, l’aumento degli importi relativi a sanzioni per taluni comportamenti elusivi in ambito lavoristico che si riassumono nella seguente tabella. Altre sanzioni soggette ad aumento saranno identificate con apposito decreto ministeriale.
Maxisanzione per lavoro sommerso
Riferimento legislativo |
Tipologia sanzione |
Importo sino al 31/12/2018 (*) |
Importo dal 01/01/2019 (*) |
Art. 3, DL n. 12/2002 |
Sino a 30 gg
di lavoro effettivo |
Da 1.500 a 9.000 euro |
Da 1.800 a 10.800 euro |
Da 31 a 60 gg
di lavoro effettivo |
Da 3.000 a 18.000 euro |
Da 3.600 a 21.600 euro |
|
Da 61 gg
di lavoro effettivo |
Da 6.000 a 36.000 euro |
Da 7.200 a 43.200 euro |
(*) La sanzione si intende per ciascun lavoratore irregolare rilevato.
Intermediazione, somministrazione e appalto illeciti
Casistica |
Importo sino al
31/12/2018 |
Importo dal 01/01/2019 |
Importo sanzione depenalizzato |
Sanzioni ex articolo 18, comma 1, D.Lgs n. 276/2003 | |||
Esercizio non autorizzato dell’attività di som- ministrazione (*) |
50 euro per ogni lavora- tore occupato e per ogni gg di lavoro | 60 euro per ogni lavora- tore occupato e per ogni gg di lavoro | Non inferiore a 5.000 euro né superiore a
50.000 euro |
Esercizio non autorizzato dell’attività di inter- mediazione a scopo di lucro (*) |
Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.500 a
7.500 euro |
Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.800 a
9.000 euro |
– |
Esercizio non autorizzato dell’attività di inter- mediazione senza scopo di lucro (*) |
Da 500 a 2.500 euro |
Da 600 a 3.000 euro |
Non inferiore a 5.000 euro né superiore a
10.000 euro |
Esercizio non autorizzato dell’attività di ricer- ca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale a scopo di lucro |
Da 750 a 3.750 euro |
Da 900 a 4.500 euro |
Non inferiore a 5.000 euro né superiore a
10.000 euro |
Esercizio non autorizzato dell’attività di ricer- ca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale senza scopo di lucro |
Da 250 a 1.250 euro |
Da 300 a 1.500 euro |
Non inferiore a 5.000 euro né superiore a 10.000 euro |
Sanzioni ex articolo 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003 | |||
Utilizzatore che ricorre alla somministrazione da parte di soggetti non autorizzati (*) |
50 euro per ogni lavora- tore occupato e per ogni gg di lavoro | 60 euro per ogni lavora- tore occupato e per ogni gg di lavoro | Non inferiore a 5.000 euro né superiore a
50.000 euro |
Sanzioni ex articolo 18, commi 4 e 4-bis, D.Lgs n. 276/2003 | |||
Richiesta di compensi al lavoratore per avviar- lo a prestazioni lavorative in somministrazio- ne, ovvero per contratto diretto presso l’uti- lizzatore, anche in seguito a somministrazio- ne |
Arresto non superiore ad un anno o ammenda da 2.500 a 6.000 euro |
Arresto non superiore ad un anno o ammenda da 3.000 a 7.200 euro |
– |
Sanzioni ex articolo 18, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003 | |||
Appalto illecito (*) |
50 euro per ogni lavora- tore occupato e per ogni gg di lavoro | 60 euro per ogni lavora- tore occupato e per ogni gg di lavoro | Non inferiore a 5.000 euro né superiore a
50.000 euro |
Distacco illecito (*) |
50 euro per ogni lavora- tore occupato e per ogni gg di lavoro | 60 euro per ogni lavora- tore occupato e per ogni gg di lavoro | Non inferiore a 5.000 euro né superiore a
50.000 euro |
(*) Nel caso di sfruttamento di minori, la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.
Orario di lavoro
Casistica |
Frequenza |
Importo sino al
31/12/2018 |
Importo dal 01/01/2019 |
Superamento durata massima dell’orario di lavoro (oltre le 48 ore settimanali, compreso straordinario) |
Fino a 5 lavoratori | Da 200 a 1.500 euro | Da 240 a 1.800 euro |
Oltre 5 lavoratori o in al- meno 3 periodi (*) |
Da 800 a 3.000 euro |
Da 960 a 3.600 euro |
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Oltre 10 lavoratori o in al- meno 5 periodi (*) (**) |
Da 2.000 a 10.000 euro |
Da 2.400 a 12.000 euro |
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Mancata effettuazione riposo settimanale (24 ore consecutive ogni 7 giorni, da cumu- lare con il riposo giornaliero, calcolate come media in un periodo di 14 gg) |
Fino a 5 lavoratori | Da 200 a 1.500 euro | Da 240 a 1.800 euro |
Oltre 5 lavoratori o in al- meno 3 periodi (*) |
Da 800 a 3.000 euro |
Da 960 a 3.600 euro |
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Oltre 10 lavoratori o in al- meno 5 periodi (*) (**) |
Da 2.000 a 10.000 euro |
Da 2.400 a 12.000 euro |
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Ferie annuali retribuite (in misura inferiore a 4 settimane annue, con godimento di al- meno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione e delle restanti due nei 18 mesi successivi) |
Fino a 5 lavoratori | Da 100 a 600 euro | Da 120 a 720 euro |
Oltre 5 lavoratori o in al- meno 2 anni |
Da 400 a 1.500 euro |
Da 480 a 1.800 euro |
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Oltre 10 lavoratori o in al- meno 4 anni (*) |
Da 800 a 4.500 euro |
Da 960 a 5.400 euro |
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Mancata effettuazione riposo giornaliero (11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore) |
Fino a 5 lavoratori | Da 100 a 300 euro | Da 120 a 360 euro |
Oltre 5 lavoratori o in al- meno 3 periodi di 24 ore |
Da 600 a 2.000 euro |
Da 720 a 2.400 euro |
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Oltre 10 lavoratori o in al- meno 5 periodi di 24 ore (*) |
Da 1.800 a 3.000 euro |
Da 2.160 a 3.600 euro |
(*) Con “periodi” si intende il periodo di riferimento nel quale calcolare la durata media dell’orario di lavoro, pari a 4 mesi ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.Lgs n. 66/2003, ovvero la diversa durata individuata dai contratti collettivi.
(**) In questo caso, non è ammesso il pagamento in forma ridotta ex art. 16, Legge n. 689/1981.
L’INL, con la circolare n. 2/2019, ha ricordato che le maggiorazioni trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, tenendo presente che la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad esempio il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori).
Le previgenti disposizioni dell’articolo 14, D.L. 145/2013, che già avevano previsto il raddoppio degli importi sanzionatori contenuti nell’articolo 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 66/2003, in materia di orario di lavoro, fatta eccezione “delle sanzioni previste per la violazione dell’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo”; si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione nel senso che gli importi sanzionatori indicati dalla Legge di Bilancio sono da intendersi sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019.