LEGGE DI BILANCIO 2019: le novità nella gestione dei rapporti di lavoro

Non sono molte le novità della Legge di Bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che interessano direttamente l’amministrazione del personale e la gestione dei rapporti di lavoro, e in molti casi richiedono per l’attuazione un’ulteriore regolamentazione, dal D.L. per reddito di cittadinanza e quota 100, ai decreti ministeriali attuativi.
Il D.L. presentato pochi giorni fa sul reddito di cittadinanza include, tra l’altro, anche un’agevolazione per l’assunzione dei beneficiari, sotto forma di esonero contributivo (pari alla differenza tra 18 mensilità e il reddito di cittadinanza e quanto fruito a tale titolo dal beneficiario, con minimo 5 mensilità di esonero).
Viene prevista una nuova agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato delle giovani eccellenze: un esonero contributivo, fino a 8.000 euro, per giovani ricercatori e giovani che hanno ottenuto la laurea magistrale tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute. Al di là delle ristrettezze delle condizioni per l’accesso all’agevolazione, non sembra essere un segnale positivo la necessità di incentivare soggetti che, in un mercato del lavoro in vita e in un sistema scolastico sufficientemente calibrato a formare competenze lavorative e professionali, non dovrebbero incontrare difficoltà per l’ingresso nel mondo del lavoro.
Si registra, poi, un intervento in materia di sanzioni amministrative, con un aggravamento del 20% per le sanzioni che riguardano lavoro in nero, intermediazione e somministrazione illecita, distacchi e tempi di riposo.
In materia di welfare, si segnalano 2 interventi connessi con la maternità. Mediante modifica dell’articolo 1, comma 354, L. 232/2016, il congedo obbligatorio del padre, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, è prorogato anche per l’anno 2019 (figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) nella misura di 5 giorni.  Viene poi modificato l’articolo 16, D.Lgs. 151/2001, prevedendo la facoltà per le lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto e per i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

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