Il rinvio al 2019 della fatturazione elettronica per le vendite di benzina e gasolio per autotrazione, disposto dal D.L. n. 79/2018, vale solo per gli impianti stradali; pertanto, dal 1° luglio scatta l’obbligo della e-fattura per tutti gli altri soggetti della filiera di produzione e distribuzione (compagnie petrolifere, grossisti, intermediari, etc.). La novità, peraltro, coinvolge, dal lato passivo, anche altre categorie economiche, fra cui gli stessi gestori dei distributori stradali di carburante e i consumatori titolari di contratti di “netting”, i quali riceveranno dai loro fornitori le fatture in formato elettronico.
Al fine di andare incontro alle esigenze della categoria dei c.d. carbogestori, l’art. 1 del D.L. 28 giugno 2018, n. 79 (in G.U. n. 148 del 28 giugno 2018) ha riformulato la disposizione dell’art. 1, comma 917, lettera a), della legge n. 205/2017, rinviando al 1° gennaio 2019 l’obbligo della fatturazione elettronica per “le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione”.