Ci preme segnalare che la Commissione Centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza ha inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza per l’anno 2018, in particolare per i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo).
Tali indicazioni hanno la finalità di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.
I TIROCINI EXTRACURRICULARI
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI) concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire, nonché le modalità di attuazione.
REQUISITI SOGGETTIVI DEL TIROCINANTE
I tirocini extracurriculari sono rivolti a:
- soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- lavoratori a rischio di disoccupazione;
- soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.
DURATA MASSIMA
La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari non può essere superiore a dodici mesi ad eccezione dei soggetti disabili dove la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese.
CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.
I tirocinanti non possono:
- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
II tirocinio non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio.
Il tirocinio può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.
LIMITI NUMERICI
Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa di attivazione secondo le seguenti quote di contingentamento:
- 1 tirocinante: da 0 a 5 dipendenti;
- 2 tirocinanti: se il numero di lavoratori dipendenti è compreso fra 6 e 20 unità;
- fino ad un numero di tirocinanti pari al 10% dei lavoratori dipendenti in organico: se il numero di lavoratori è superiore a 20 unità;
Al computo concorrono:
- a) dipendenti a tempo indeterminato;
- b) dipendenti a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.
Sono esclusi dai limiti numerici i tirocini attivati in favore di soggetti disabili e svantaggiati.
Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l’attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% è possibile attivare:
- 1 tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- 2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- 4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.
LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA
RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI TIROCINIO
La verifica ispettiva è finalizzata al controllo sulla genuinità del rapporto formativo, dal momento che l’attività del tirocinante deve essere funzionale all’apprendimento e non all’esercizio di una prestazione lavorativa.
A titolo esemplificativo si riportano alcuni casi più frequenti di violazione:
- tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale;
- totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
- totale assenza di PFI;
- coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
- tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante.
- tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
- tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;
- tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege.
Come previsto dall’art. 1 del D. Lgs. n. 81/2015 nell’eventualità venga riscontrata la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto, si determinerà la riqualificazione del rapporto, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, per l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente (ad esempio la gestione delle presenze e l’organizzazione dell’orario) e nel caso di attivazione di un tirocinio da parte di un soggetto interdetto dalla Regione per non aver provveduto alla regolarizzazione in caso di irregolarità.
INTIMAZIONE ALLA CESSAZIONE DEL TIROCINIO O INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE
È prevista l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante, ad attivare di tirocini nei successivi 12/18 mesi, per la non aver provveduto alla regolarizzazione dopo aver ricevuto l’intimazione alla cessazione del tirocinio in caso di violazioni non ritenute sanabili:
- ai soggetti titolari alla promozione;
- alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
- alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero dei tirocini;
- alla durata massima del tirocinio;
- al numero dei tirocini attivabili contemporaneamente;
- al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
- alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo.
Invece le violazioni ritenute sanabili sono soggette in una prima fase, ad un semplice invito alla regolarizzazione e solo successivamente alla procedura di intimazione e interdizione:
- inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai relativi tutor;
- violazione della convenzione o del piano formativo, se la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
- superamento della durata massima del tirocinio ma senza superamento del limite regionale.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sono previste alcune sanzioni amministrative per l’inadempimento di ulteriori obblighi connessi al rapporto di tirocinio.
Il tirocinio è soggetto a comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego, obbligo che risulta essere a carico del soggetto ospitante o in sua vece al soggetto promotore, essendo quest’ultimo tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie.
Fanno eccezione i tirocini promossi dalle scuole nell’ambito dei percorsi di alternanza studio-lavoro (tirocini curriculari).
Come previsto dall’art.1 comma 35 L. n. 92/2012 viene applicata l’irrogazione di una sanzione amministrativa, da 1.000 a 6.000 euro, in caso di assenza di una congrua indennità anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
Il superamento della durata massima del tirocinio comporta l’applicazione della maxisanzione.