ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI GIOVANI CON CONTRATTO DI LAVORO A

bonus-lavoro-giovani-2018-702x336L’Inps  ha emanato la circolare n. 40 del 2 marzo 2018, con la quale fornisce le istruzioni operative sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ( Legge di Bilancio 2018).

Il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo spetta a condizione  che l’assunzione a tempo indeterminato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età per l’anno 2018 e il trentesimo anno di età per l’anno 2019 e non siano stati assunti a tempo indeterminato  con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

La misura dell’incentivo è pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi inail, nel limite massimo di € 3.000,00 su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

L’incentivo spetta anche nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato , il lavoratore deve rispettare il requisito dell’età alla data della trasformazione.

Lo stesso incentivo spetta  nelle ipotesi di mantenimento in servizio, dal 1 gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Il beneficio  spetta per un periodo massimo di 12 mesi fermo restando l’importo  di € 3.000,00.

L’esonero è elevato al 100% dei contributi previdenziali sempre nel limite massimo di 3.000,00 per 36 mesi in caso di assunzione  di giovani ,entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro:

-attività di alternanza scuola/lavoro pari ad almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai vari percorsi (anche degli ordinamenti universitari)

-periodi di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale, il diploma di scuola secondaria superiore,  o periodi di apprendistato di alta formazione.

In caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore per il quale è stato parzialmente fruito l’esonero contributivo con altro datore di lavoro, il beneficio è riconosciuto ai nuovi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore al momento della nuova assunzione.

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