COMMERCIALIZZAZIONE DI BENI NON CONFORMI E NORME DI SICUREZZA

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’interpello n. 1/2017, ha risposto a un quesito relativo all’articolo 23, D.Lgs. 81/2008, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione penale n. 40590/2013, in merito alla legittimità della vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, qualora nel contratto sia prevista la loro messa a norma prima dell’utilizzo da parte dell’acquirente. È stato inoltre chiesto se l’esposizione a fini commerciali di tali oggetti possa costituire in sé una violazione del dettato normativo.

Premesso che le norme vietano la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature, dispositivi e impianti non conformi, e che la giurisprudenza in materia ha affermato che il divieto possa subire un qualche temperamento in chiave derogatoria se la vendita è effettuata per un esclusivo fine riparatorio in vista di una futura utilizzazione del bene, la Commissione ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, DPI o impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio o riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadano nell’ambito di applicazione della norma citata.

Condividi
Confesercenti Prato
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.