Operativo dal 10/07/2017
Libretto di famiglia “ LF “ per le persone fisiche, non nell’esercizio di attività
Contratto di prestazione occasionale “CPO “ per le aziende
Limiti economici riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa
- Per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori non superiore a 5.000,00 €
- Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori non superiore a 5.000,00 €
- Per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi non superiori a 2.500,00.
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore al netto di contributi premi assicurativi e costi di gestione
Nei limiti del compenso annuo, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per i seguenti prestatori :
- titolari di pensione di invalidità o di vecchiaia
- giovani con meno di 25 anni, se iscritti a un ciclo di studi presso un’istituto scolastico o a un cicli di studi presso l’università
- persone disoccupate
- percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito
E’ inoltre previsto un limite di durata pari a 280 ore nell’ arco dello stesso anno civile.
Non è possibile fruire di prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali si abbia in corso un rapporto di lavoro dipendente o di cococo, lo stesso divieto opera anche nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto nei sei mesi precedenti la prestazione occasionale, un rapporto di lavoro dipendente o di cococo con il prestatore.
La gestione delle prestazioni occasionali, compreso il pagamento del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’inps, attraverso il sito www.inps.it al servizio: Prestazioni Occasionali.
Gli adempimenti di registrazione, sia degli utilizzatori che dei prestatori, possono essere svolti:
- direttamente dall’utilizzatore/prestatore attraverso l’accesso con Pin
- avvalendosi dei servizi di contact center inps
- dagli intermediari di cui alla legge 12 del 11/01/1979
- dagli enti di patronato per la registrazione del prestatore e per tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto di Famiglia sia da parte dell’utilizzatore che del prestatore.
Preventiva registrazione sul sito inps di utilizzatori e prestatori
Ai fini dell’accesso alle prestazioni, prestatori e utilizzatori devono preventivamente registrarsi nel servizio prestazioni occasionali; i prestatori dovranno indicare il codice Iban del c/c bancario o postale ovvero carta di credito sul quale l’Inps provvederà entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione ad erogare il compenso pattuito. Nel caso di mancata indicazione del codice Iban l’inps provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario pagabile presso gli uffici postali con aggiunta di € 2,60 a carico del prestatore che verranno trattenuti dal compenso spettante.
Poste italiane trasmette una comunicazione con la quale si comunica la disponibilità delle somme riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale, previa esibizione di documento di identità e della stessa comunicazione.
LIBRETTO DI FAMIGLIA
Con il libretto di famiglia si possono pagare solo le prestazioni di lavoro occasionale quali:
-lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione
-assistenza domiciliare ai bambini, alle persone anziane, ammalate o con disabilità
-insegnamento privato supplementare
Il valore per la prestazione di un’ora è fissato in € 10,00 così suddivise: € 8,00 per il compenso al prestatore, € 1,65 per l’inps gestione separata ,€ 0,25 per il premio Inail, € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione.
Comunicazione dell’utilizzatore del Libretto di famiglia
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, tramite la piattaforma inps o il contact center è tenuto a comunicare :
i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, le ore lavorate, l’importo stabilito, la durata della prestazione, l’ambito di svolgimento e altre informazioni richieste dalla procedura.
La comunicazione avviene tramite l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura inps con l’indicazione giornaliera delle prestazioni. Se il prestatore rientra nella casistica per la quale si conteggiano il 75% delle prestazioni si deve fornire apposita dichiarazione.
L’inps comunica al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica o sms, l’avvenuta comunicazione da parte dell’utilizzatore della prestazione e dei relativi termini di svolgimento.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
La misura del compenso è fissata dalle parti , ma non può essere inferiore per un’ora a € 9,00 al prestatore, € 2,97 all’inps gestione separata, € 0,32 all’inail e € 0,12 per oneri di gestione.
L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per 4 ore lavorative pari a € 36,00, anche qualora la durata della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore.
Il pagamento viene effettuato dall’inps entro il 15 del mese successivo alla prestazione.
Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione occasionale ai datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione. Nel calcolo dei lavoratori a tempo indeterminato si tiene conto anche degli apprendisti, i lavoratori part-time si computano in percentuale.
Almeno sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma inps o il contact center è tenuto a fornire le seguenti informazioni: dati identificativi del prestatore, la misura del compenso pattuita, il luogo di svolgimento della prestazione, la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione, il settore di impiego, la comunicazione avviene tramite l’utilizzo di un calendario giornaliero. Se il prestatore rientra nella casistica per la quale si conteggiano il 75% delle prestazioni si deve fornire apposita dichiarazione.
Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento, laddove la prestazione non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua sempre avvalendosi della procedura telematica la revoca della dichiarazione inoltrata, purchè avvenga entro le ore 24,00 del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione.
L’inps comunica al prestatore attraverso comunicazione di posta elettronica o sms, l’avvenuta comunicazione da parte dell’utilizzatore della prestazione e dei relativi termini di svolgimento, nonché la comunicazione di revoca della dichiarazione.
La conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera sempre sulla piattaforma inps.
La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori
Per ricorrere alle prestazioni è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente versato l’importo destinato a finanziare l’erogazione del compenso e degli oneri accessori attraverso :
versamento a mezzo F/24 elementi identificativi (Elide) e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto di Famiglia o di Contratto di Prestazione Occasionale:
per il Libretto di famiglia la causale “ LIFA “, per il Contratto di prestazione occasionale “ CLOC “
è esclusa la facoltà di compensazione dei crediti
si possono utilizzare anche strumenti di pagamento elettronico con addebito c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento pagoPA di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio prestazioni occasionali inps attraverso l’utilizzo delle credenziali personali.
Sanzioni
Nel caso venga superato il limite di € 2.500,00 per singolo prestatore o il limite di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a tempo pieno.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’inps si applica la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.