Collocamento obbligatorio: sanzioni e modalità di adempimento

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L’INL, con parere n. 2283 del 23 marzo 2017, ha offerto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’articolo 7, comma 1, L. 68/1999, come modificato dal D.Lgs. 151/2015, con riferimento alle modalità delle assunzioni obbligatorie, chiarendo, in particolare, se il datore di lavoro, ai fini dell’adempimento alla diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004, possa ricorrere alla stipula delle convezioni di cui all’articolo 11, L. 68/1999. L’Ispettorato precisa che il Legislatore, nel consentire al datore di lavoro un ampio ventaglio di possibilità per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (richiesta nominativa, richiesta numerica, convenzioni), da porre in essere nel termine di 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, ha però individuato, una volta decorso infruttuosamente il suddetto termine, la richiesta di avviamento dei lavoratori secondo l’ordine di graduatoria quale unica modalità di assolvimento dell’obbligo, non consentendo, pertanto, il ricorso a forme assunzionali diverse da quella numerica (articolo 7, comma 1-bis, L. 68/1999).

Inoltre, ai fini dell’adempimento alla diffida, le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono “la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione”, o “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici”, pertanto il datore di lavoro non può ricorrere alla stipula delle convenzioni.

(INL, parere, 23/3/2017, n. 2283)

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