Ecco le principali novità di carattere fiscale introdotte a seguito della pubblicazione nella G.U. n. 138 del 17 marzo 2025 del D.L. n. 84 del 17 giugno 2025 (c.d. “Decreto Fiscale”) contenente disposizioni urgenti in materia fiscale.
In particolare:
All’articolo 1 del decreto sono apportate le seguenti modifiche sul trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e sulla tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi:
– Ai fini della deducibilità le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute nel territorio dello Stato saranno deducibili solo se effettuate mediante strumenti di pagamento tracciabili, quali ad esempio bonifici bancari o postali. Le spese sostenute all’estero, invece, saranno deducibili anche se effettuate con strumenti non tracciabili;
– la deducibilità delle spese di rappresentanza, come per le imprese, è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, sia in Italia che all’estero;
– i rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto saranno inclusi nel reddito di lavoro autonomo imponibile se non pagati con strumenti tracciabili;
– gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni saranno considerati redditi di capitale e non di lavoro autonomo. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o associazioni artistiche o professionali saranno invece classificate come redditi diversi;
All’articolo 2 sono introdotte delle modifiche al regime di riporto delle perdite fiscali, con risvolti sulle operazioni straordinarie come fusioni, conferimenti e scissioni.
Tra le principali modifiche si riportano le seguenti:
– il calcolo della riduzione delle perdite viene semplificato, eliminando il riferimento al valore economico del patrimonio netto e sostituendolo con un criterio basato sul doppio della somma dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi;
– viene eliminato il riferimento ai conferimenti d’azienda nelle limitazioni al riporto delle perdite, semplificando le operazioni di trasferimento di partecipazioni;
All’articolo 3 è eliminato il riferimento alle società collegate nel calcolo della deduzione fiscale per le nuove assunzioni. Tale modifica si applica a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023;
All’articolo 9, intervenendo sull’articolo 17 del c.d. “D.P.R. IVA”, il decreto amplia il reverse charge ai settori della logistica e del trasporto merci. In particolare, è rimosso il requisito della prevalenza della manodopera con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a quest’ultimo riconducibili. Al riguardo si evidenzia che la modifica è subordinata all’approvazione dell’Unione europea;
All’articolo 12 è disposto che le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e Irap 2024, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se sono state presentate entro l’8 novembre 2024;
All’articolo 13 per i c.d. “soggetti ISA”, compresi i soggetti aderenti al regimo di vantaggio e i soggetti aderenti al regime forfetario, sono prorogati i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 delle imposte al 21 luglio 2025 e quindi al 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4 per cento.
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