Sono stati prorogati i termini per l’adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.
In particolare, la modifica legislativa ha previsto che:
le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto dovranno rispettare le seguenti scadenze per gli adempimenti antincendio:
- 31 dicembre 2025: termine per la presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno otto (non più sei) delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche (resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi).
- 31 dicembre 2026: termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni antincendio;
- per i rifugi alpini è stato differito al 31 dicembre 2025 il termine di cui all’art. 38, comma 2, D.L. 69/2013 (per la presentazione dell’istanza preliminare e della SCIA sostitutiva).