LEGGE DI BILANCIO 2025: ECCO LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO E RISORSE UMANE

Cuneo Fiscale

a) Il nuovo meccanismo fiscale

Viene introdotto un meccanismo di sconto fiscale che sostituisce l’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti del 6% o 7% applicato nel 2024. Le nuove disposizioni prevedono da una parte l’introduzione di un’indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000€ e dall’altra l’introduzione di una detrazione aggiuntiva per i redditi più elevati. L’indennità, non concorrente alla formazione del reddito, verrà calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, con percentuali decrescenti al crescere del reddito. L’indennità erogata al lavoratore verrà poi recuperata dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24.

Nello specifico, la somma sarà pari al:

  • 7,1% per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 500 euro;
  • 5,3% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 500 e 15.000 euro;
  • 4,8% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 000 euro e 20.000 euro.

La detrazione aggiuntiva sarà invece pari:

  • per redditi complessivi superiori a 000 e fino a 32.000 euro: a 1.000 euro;
  • per redditi complessivi superiori a 000 euro ma non a 40.000 euro:  a 1.000 euro X (40.000 euro –  reddito complessivo /8.000 euro).

Da sottolineare che la nuova norma introduce il concetto di Reddito complessivo al fine della determinazione dell’indennità spettante o della detrazione aggiuntiva mentre con l’esonero contributivo il reddito preso a riferimento era solo quello relativo al rapporto di lavoro dipendente. Nel reddito complessivo è da escludersi il reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze.

Il risultato di questo cambio di impostazione nel calcolo porta come conseguenza che fino a 32mila euro di reddito dal 2025 si procede in piena continuità con il passato. Al contrario per chi guadagna di più (e fino a 44mila euro di retribuzione) si registra un vantaggio che può arrivare fino a poco meno di mille euro.

b) Aliquote IRPEF

La legge di bilancio 2025 conferma e rende strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, di seguito riportate:

  • aliquota del 23% per i redditi fino a 28 mila euro;
  • aliquota del 35% per quelli superiori a 28 mila euro ma non superiori a 50 mila euro;
  • aliquota del 43% per i redditi oltre i 50 mila.

c) Revisione della disciplina delle detrazioni

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro è stato previsto un tetto agli oneri detraibili,

Questo tetto massimo è calcolato moltiplicando un importo base, decrescente all’aumentare del reddito, per un coefficiente determinato dalla composizione del nucleo familiare.

Gli importi base saranno pari a:

  • 14.000 euro per i redditi tra 75.000 e 100.000 euro;
  • 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro.

I coefficienti da moltiplicare per gli importi base variano a seconda della presenza di figli a carico:

  • 0,50 se non sono presenti figli;
  • 0,70 in presenza di un figlio;
  • 0,85 in presenza di due figli;
  • 1 in presenza di più di due figli o un di un figlio con disabilità.

Sono esclusi dalla revisione le spese sanitarie detraibili, gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e le spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica.

d) Detrazioni figli a carico

La detrazione di 950 euro si applicherà fino al limite di età di 30 anni, fatte salve le ipotesi di figli disabili ai sensi della legge 104/1992. La detrazione di 750 euro per altri familiari conviventi verrà invece estesa anche agli ascendenti conviventi con il contribuente.

a)Fringe benefits

La legge di Bilancio conferma per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’aumento della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit da 258,23 euro a:

  • 2.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
  • 1.000 euro a favore degli altri lavoratori dipendenti.

Si precisa che per figli fiscalmente a carico s’intendono, in base all’articolo 12 del TUIR, i figli con età non superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non eccedente i 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Resta fermo che ai fini dell’esenzione di cui sopra il lavoratore deve dichiarare al Datore di lavoro di averne diritto indicando il codice fiscale dei figli.

b)Indennità per trasferimento residenza

Per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito da lavoro dipendente fino a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione, che accettano di trasferire la residenza in un comune di lavoro situato ad oltre 100 chilometri di distanza dal precedente comune di residenza (circostanza attestata dal rilascio da parte del lavoratore di un’autodichiarazione sostitutiva, nella quale va indicato il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione), la nuova legge di Bilancio prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Si precisa che le somme erogate dal datore di lavoro, nel caso appena citato, saranno imponibili ai fini contributivi, rileveranno ai fine della determinazione dell’ISEE e si computeranno ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

c) Trasferte

Le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea legate a trasferte al di fuori del territorio comunale rimborsate analiticamente sono esenti dal reddito da lavoro dipendente e possono essere dedotte dal reddito di impresa se i pagamenti sono effettuati con strumenti di pagamento elettronico. Le spese di trasporto per trasferte all’interno del comune sono esenti se comprovate e documentate.

d) Fringe auto

Con l’obiettivo di incentivare l’azienda all’acquisto di auto elettriche e plug-in, al fine di favorire la transizione ecologica ed energetica, il Governo ha previsto delle modifiche alle modalità di tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Fino al 2024 il valore dei veicoli immatricolati e concessi dal 1° luglio 2020 variava in base alle emissioni di CO2 dei veicoli stessi. Per i soli veicoli assegnati dall’anno 2025 le novità previste dalla legge di Bilancio stabiliscono un passaggio da un sistema basato sulle emissioni di CO2 a un sistema basato sulla tipologia di alimentazione. Rimane immutato il valore assunto dalle tabelle ACI determinato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, al quale andranno applicate le seguenti percentuali:

  • 10% nelle ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% nelle ipotesi di veicoli ibridi plug-in;
  • 50% nelle ipotesi di veicoli ad alimentazione tradizionale termico o ibrido non plug-

Si ricorda che le precedenti modalità di calcolo prevedevano le seguenti percentuali:

  • 25% per valori di emissioni di CO2 non superiori ai 60 g/Km;
  • 30% per valore di emissione di CO2 tra 61 e 160 g/Km;
  • 50%, per valori di emissione di CO2 tra i 161 e 190 g/Km;
  • 60%, per valori di emissione di CO2 superiori a 190 g/Km.

e) Premio di produttività

Le legge di Bilancio stabilisce, una proroga fino al 2027 della previsione introdotta dalle precedenti leggi di Bilancio, relativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività. Viene dunque confermata l’imposta del 5% alle seguenti condizioni:

  • l’erogazione del premio deve essere prevista dal contratto aziendale o territoriale;
  • il valore dei premi non deve eccedere i 000 euro lordi;
  • il reddito da lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 non deve essere superiore a 000 euro.

La legge di bilancio stabilisce l’incremento di un’ulteriore mensilità, per un totale di 3 mesi di congedo parentale indennizzati all’80% entro il 6 anno di età del bambino, a favore dei soli lavoratori che terminano la fruizione del congedo di maternità o paternità obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024.

Viene prorogato l’esonero contributivo fino a 3.000 euro per le lavoratrici madri con almeno tre figli.

La fruizione di tale misura è riservata:

– Per le lavoratrici madri con almeno 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo l’esonero sarà parziale e l’importo sarà previsto tramite decreto ministeriale. Inoltre, viene introdotta una soglia di reddito a fini della fruizione, che non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro annui.

Si riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali – per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 – un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a euro 40.000.

Si proroga la cd. maxi-deduzione sul costo del lavoro prevista per il 2024 con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. In particolare, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due si dovrà considerare l’imposta dell’anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 216/2023 e che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si debba tener conto delle citate disposizioni.

Prevede che il regime relativo alle mance si applichi:

  • entro il limite del 30% (a fronte del precedente limite del 25%) del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
  • ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 75 mila euro (prima il limite era 50 mila euro).

Tale regime è applicabile salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

In caso di dimissioni da un rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto alla NASPI solo se il successivo rapporto di lavoro abbia una durata di almeno 13 settimane.

Prorogate per il 2025 i seguenti accessi a pensione:

  • Quota 103: 62 anni di età e 41 anni di contributi;
  • Ape sociale: 63 anni e 5 mesi di età e 28 anni o 36 anni di contributi a seconda della categoria di appartenenza;
  • Opzione donna: 61 anni di età e 35 anni di contributi da raggiungere entro il 31/12/2024.

Per ulteriori informazioni contatta i nostri uffici: 0574/40291

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