Regime Forfettario: tetto a 35mila euro per gli altri redditi
La Legge di Bilancio 2025 innalza a 35mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude la flat tax delle partite Iva.
In pratica, dal 1° gennaio 2025 cambierà la regola secondo cui il regime forfettario è precluso ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi ad esso assimilato (articoli 49 e 50 del Tuir) in misura superiore non più a 30mila euro, ma a 35mila euro.
Come chiarito anche dalle Entrate escono dal regime o non possono accedervi: “coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (innalzato a 35mila eruo dalla legge di bilancio 2025) tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).“
Spese di trasferta e rappresentanza
Dal 1° gennaio 2025, entra in vigore una nuova disciplina che impone l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per dedurre le spese di trasferta dal reddito d’impresa e per evitare che i rimborsi ai dipendenti siano tassati e soggetti a contributi.
Mutui prima casa
Il comma 112 dell’art 1 proroga al 31 dicembre 2027 la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa (istituito dall’articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147) dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale per le categorie prioritarie, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.
Sul punto si ricorda che tali categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80 per cento dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.
Il comma 113 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano sino al 31 dicembre 2027.
In sintesi, si tratta delle norme contenute nella legge di bilancio per il 2024 che:
- prevedono l’inclusione, tra le categorie prioritarie, di famiglie numerose che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali;
- dettano, in relazione alle domande presentate da tali famiglie, specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio;
- prevedono ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.
Il comma 114, infine, incrementa di 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del richiamato Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.
Ricordiamo che il fondo di garanzia mutui per la prima casa istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013 ha la finalità di supportare l’acquisto, ovvero l’acquisto e la ristrutturazione, con accrescimento dell’efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, tramite il rilascio di garanzie su mutui immobiliari dell’importo massimo di 250 mila euro.
In regime ordinario, la garanzia del Fondo copre fino al 50% della quota capitale del finanziamento con previsione, inoltre, di categorie ad accesso prioritario, per ragioni anagrafiche, economiche, sociali e di numerosità del nucleo familiare, alle quali, al ricorrere di determinate condizioni, vengono riconosciute particolari condizioni di garanzia e di percentuale di copertura della quota capitale del finanziamento.
Bonus elettrodomestici 2025
L’articolo 1, nei commi da 107 a 111, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede, per il 2025, un contributo economico per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all’industria.
In particolare si prevede l’istituzione di un contributo per il 2025, destinato agli utenti finali, per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa).
L’obiettivo è ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l’efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività
del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.
Si stabilisce che questo contributo copra fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico.
Questo limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.
Si specifica che per finanziare il contributo, è istituito un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025 (tetto massimo di spesa per la misura de qua) presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy.
Inoltre si prevede che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa, attraverso un decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Da ultimo, è prevista una copertura finanziaria di 50 milioni di euro per il 2025 sarà garantita attraverso una riduzione equivalente del fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
Bonus edilizi 2025
La legge di bilancio 2025 riorganizza le aliquote per ecobonus, sismabonus e riqualificazione edilizi
Scadrà il 31 dicembre 2024, l’aliquota di detrazione al 50% sulle spese relative agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, dal 1°gennaio infatti, l’aliquota passerà al 36%.
La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio, prevede novità anche per i bonus edilizi e in particolare per la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vediamo i dettagli.
L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall’art 16 bis del Dpr 917/86.
Essa consiste in una detrazione dall’Irpef, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Attenzione al fatto che, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è stato elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare. La misura agevolativa al 50% sta per terminare ma nel frattempo la legge di bilancio ha introdotto novità.
In particolare, si prevede:
- si vuole introdurre un regime transitorio, sostituendo il comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, che prevedrebbe per i proprietari che adibiscono l’unità ad abitazione principale:
- l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
- l’aliquota del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di 96.000 euro
- per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, il regime transitorio prevede:
- l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025;
- l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027, con tetto sempre a 96.000 euro;
- i cosiddetti ecobonus e sismabonus vengono prorogati nelle seguenti misure:
- l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025 per le abitazioni principali (aliquota che scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027);
- l’aliquota del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 per abitazioni diverse da quelle principali (aliquota che scende al 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027).
- proroga per il 2025 il bonus mobili in scadenza il 31.12 con aliquota al 50% e tetto a 5.000 euro.
SuperBonus
La lettera a) introduce un nuovo comma 8-bis.2. all’articolo 119 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
La lettera b) introduce un nuovo comma 8-sexies. sempre all’articolo 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023.
Sono, altresì, indicate le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di scelta dell’opzione in commento.
Si stabilisce che l’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.
Irpef 2025: le 3 aliquote
Irpef 2025: aliquote, scaglioni, detrazioni. Le novità della Legge di bilancio 2025
L’imposta sui redditi delle persone fisiche, nota come Irpef, a seguito della Riforma Fiscale, ha subito per il solo anno 2024 delle modifiche.
Tali modifiche sono rese strutturali dalla Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio che interviene sui relativi articoli del TUIR.
In sostanza diventa strutturale l’accorpamento dei primi due scaglioni, con aliquota al 23% fino a 28.000 euro di reddito.
Irpef 2025: nuove aliquote e anticipazioni per il prossimo anno
L’Irpef è disciplinata dall’articolo 11 del Dpr n. 917/1986, che detta le regole per il calcolo dell’imposta dovuta.
Il Decreto Legislativo n 216/2023 ha previsto che a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024 le aliquote e gli scaglioni dell’Irpef sono così strutturati:
- aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro,
- aliquota del 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
- aliquota del 43% per i redditi che superano 50.000 euro
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