ROTTAMAZIONE QUATER, SESTA RATA ALLA CASSA ENTRO IL 9 DICEMBRE

Chiamati alla cassa i contribuenti per la sesta rata della rottamazione quater. La scadenza ordinaria è al 30 novembre, che, per effetto dei differimenti da calendario e dei cinque giorni di tolleranza, si può allungare fino al 9 dicembre. La scadenza è confermata dall’agenzia delle Entrate Riscossione che, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con i giorni di sabato o festivi (30 novembre sabato, 1° dicembre domenica, più i cinque giorni di tolleranza, si arriva a sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre) saranno considerati nei termini i pagamenti fatti entro lunedì 9 dicembre. Per mantenere i benefici della definizione agevolata «Rottamazione-quater» dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, i contribuenti in regola con il pagamento delle prime cinque rate, devono quindi effettuare il versamento della sesta rata entro lunedì 9 dicembre. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate della rottamazione quater comporta effetti devastanti; i versamenti fatti sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo totale dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero. La rottamazione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. A differenza delle precedenti edizioni della rottamazione, il contribuente che decade dalla rottamazione quater può dilazionare il debito residuo, secondo le regole ordinarie. La rottamazione quater si perfeziona solo dopo avere pagato tutto entro i termini. La rottamazione delle cartelle è arrivata alla quarta edizione, ma non è stato finora posto rimedio alla predetta “norma capestro”, in base alla quale, in caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata, o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, “resuscita” il debito originario. Si può sperare in una rimessione in termine per chi non ha pagato o ha pagato in ritardo o in modo insufficiente una o più delle prime rate. Per ragioni di cassa, e per evitare abusi da parte di contribuenti che hanno presentato la domanda, solo per godere dei benefici di legge, si potrebbero così rimettere in regola i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione quater. Diversamente, si corre il rischio di incassare poco e “ridurre” in maniera insignificante il famoso magazzino dei debiti a ruolo, salve le ipotesi di proroghe o altre rottamazioni quinquies, sexies, eccetera.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 057440291

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