Jobs Act: le modifiche in una bozza di decreto

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 giugno, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai cinque decreti legislativi emanati in attuazione del Jobs Act.

D.Lgs. n.81/15: viene introdotta la piena tracciabilità dei voucher, stabilendo che i committenti sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Viene inoltre escluso il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a € 2.000,00 per ciascun committente.

D.Lgs. n.148/15: è espressamente prevista la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà “difensivi” in corso da almeno dodici mesi, nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, in contratti di solidarietà “espansivi”, per favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze. La trasformazione non può prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata.

Inoltre è prevista la possibilità che, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, possa essere concessa a domanda, e con D.I., la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’art.6, co.4, D.L. n.510/96, per la durata stabilita dalla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal co.4, art.42, e comunque entro il limite di 24 mesi.

D.Lgs. n.151/15: relativamente al diritto al lavoro delle persone con disabilità si prevede che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%; l’importo delle sanzioni relative alla violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d’obbligo (art.15, L. n.68/99) è legato alla misura del contributo esonerativo previsto dall’art.5, co.3-bis, L. n.68/99; per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffida; gli importi delle sanzioni amministrative per violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del Lavoro.

(Bozza di D.Lgs. correttivo del Jobs Act)

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