Anche per il 2016 sono state comunicate le modifiche alla contribuzione dovuta, da committenti e agenti di commercio, all’Enasarco.
Con quest’anno, infatti, sarà applicabile un’aliquota contributiva del Fondo previdenza pari al 15,10%, ovvero il 7,55% ciascuno, per committente e agente. Si ricorda che, nel 2015, detta aliquota era pari al 14,65%.
Sono stati inoltre comunicati gli importi massimali annui, previsti per il calcolo del suddetto contributo:
- pari a € 25.000,00 (cui corrisponde un contributo massimo di € 3.775,00) per agenti plurimandatari;
- pari a € 37.500,00 (cui corrisponde un contributo massimo di € 5.662,50) per agenti monomandatari.
Tali massimali, che avrebbero dovuto essere aggiornati in base al tasso di variazione annua Istat, sono rimasti invece inalterati rispetto all’anno 2015, essendo registrato dall’Istituto di statistica un tasso pari a -0,1%.
Si ricorda inoltre che, nel caso l’agente di commercio operi sotto forma di società di capitali (società a responsabilità limitata o società per azioni), il contributo andrà versato su tutte le somme corrisposte per provvigioni, dunque senza alcun limite massimale, con un’aliquota contributiva che, dal 2016, varia in funzione dei seguenti scaglioni: Fino a € 13.000.000 |
aliquota 4% (di cui 1% a carico agente) |
Da € 13.000.001 a € 20.000.000 |
aliquota 2% (di cui 0,50% a carico agente) |
Da € 20.000.001 a € 26.000.000 |
aliquota 1% (di cui 0,25% a carico agente) |
Oltre 26.000.000 | aliquota 0,50% (di cui 0,20% a carico agente) |