In seguito alle riforme introdotte dal “Jobs Act”, dallo scorso 12 marzo le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate esclusivamente in modalità telematica.
In seguito alle riforme introdotte dal “Jobs Act”, dallo scorso 12 marzo le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate esclusivamente in modalità telematica. Il lavoratore può procedere personalmente, dotandosi del pin Inps dispositivo, oppure per mezzo di soggetti abilitati quali patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali.
La procedura non è però obbligatoria nei seguenti casi:
- rapporti di lavoro domestico (es. baby sitter, colf e badanti);
- durante il periodo di prova;
- dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- lavoratrice nel periodo di gravidanza (convalida presso la Direzione del Lavoro);
- lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (convalida presso la Direzione del Lavoro);
- dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. “protette” (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione);
- lavoratori del settore marittimo (in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione);
- lavoratrice dalla data di pubblicazione del matrimonio all’anno successivo alla sua celebrazione (convalida presso la Direzione del Lavoro – Legge n. 7/1963);
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;
- rapporti di collaborazione con partita IVA.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi alle sedi Confesercenti prato