Di seguito le principali novità in materia fiscale contenute nella legge di bilancio 2023 (clicca sul + per leggere)
In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:
– l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
– la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro. Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023.
Incremento del limite di ricavi e compensi
Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:
– considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;
– computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.
Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.
Fuoriuscita dal regime in corso d’anno
In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:
– ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
– ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.
L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente all’anno 2023, nell’ambito del modello REDDITI PF 2024.
Ambito soggettivo
La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.
La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento.
La misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali.
Determinazione della base imponibile
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio.
In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro.
Irrilevanza ai fini degli acconti d’imposta
L’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. A tali fini, ipotizzando l’adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.
Rilevanza del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva
La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all’art. 18 del DPR 600/73.
A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:
– 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro);
– 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro).
L’intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.
Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:
– assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
– trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.
Imposte sostitutive
I benefici fiscali si sostanziano:
– nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
– nell’imposizione sostitutiva dell’11% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
– per il 60% entro il 30.9.2023;
– per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.
Imposte indirette
In tema di imposte indirette, sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.
È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:
– sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti
dall’imprenditore);
– sia alla data dell’1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
Ambito oggettivo
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:
– devono essere posseduti al 31.10.2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
– devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2023.
Imposta sostitutiva
Il regime agevolativo in commento prevede:
– l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
– la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Adempimenti
Ai fini delle agevolazioni in esame:
– l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
– l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.
Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Modalità di rivalutazione
Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.
Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.
Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva
La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:
– per l’intero ammontare, entro il 15.11.2023;
– oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti,
rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.
La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.
Viene stabilito che il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell’errore) a seguito del processo di correzione degli errori contabili, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale dei conti.
Analoga disposizione è prevista ai fini IRAP.
Le modifiche si applicano dal periodo d’imposta 2022 (in particolare, sembra corretto fare riferimento agli errori corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi)
Viene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.
La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023-2027.
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.
Le somme destinate ai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, da parte dei clienti, a titolo di liberalità (c.d. “mance”), anche attraverso mezzi elettronici, riversate ai lavoratori:
– costituiscono reddito di lavoro dipendente;
– sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% (salvo rinuncia scritta del lavoratore).
Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei:
– contributi previdenziali e assistenziali;
– premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tali somme, inoltre, non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
Ambito soggettivo
L’imposta sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori:
– delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 25.8.91 n. 287, del settore privato;
– titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro.
Ambito applicativo
L’imposta sostitutiva:
– si applica entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;
– è applicata dal sostituto d’imposta.
Rilevanza ai fini delle altre agevolazioni
La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva deve essere considerata ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione (in favore del lavoratore) di deduzioni, detrazioni e benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Accertamento
Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Vengono reintrodotti i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali.
Individuazione degli Stati o territori “non cooperativi”
Si considerano Paesi o territori non cooperativi quelli individuati nella c.d. “black list” dell’Unione europea. Essa ricomprende, allo stato attuale, American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.
Limiti alla deducibilità dei costi
Per effetto delle modifiche:
– i costi che non eccedono il valore normale (che, cioè, sono in linea con gli importi di mercato) sono deducibili tout court (senza la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione);
– i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico dell’operazione.
Separata indicazione in dichiarazione dei redditi e regime sanzionatorio
Viene reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi. In caso di omessa o incompleta indicazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dei medesimi, con massimo di 50.000,00 euro.
Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.
In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:
– dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA;
– in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;
– cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.
La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.
Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. “bonus barriere 75%” di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un’agevolazione ad hoc per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.
Ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche:
– l’aliquota della detrazione è elevata al 75%;
– l’agevolazione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2025;
– la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Deliberazioni dell’assemblea condominiale
Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio
Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. “bonus mobili” nella misura del 50%, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell’anno 2023.
Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.
È stato modificato il regime fiscale delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti (persone fisiche e società) a seguito della cessione di partecipazioni in società immobiliari.
In primo luogo, è prevista la tassazione in Italia delle plusvalenze su partecipazioni in società anch’esse non residenti, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia (ad esempio, la plusvalenza che il soggetto residente nello Stato A realizza con la cessione delle partecipazioni in una società residente nello Stato B, ma il cui valore deriva in modo preponderante da immobili situati in Italia).
In secondo luogo, divengono assoggettate a tassazione in Italia (rimuovendo la precedente norma di esenzione, valevole per la maggior parte dei soggetti) anche le plusvalenze su partecipazioni non qualificate (non quotate) in società italiane, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia.
Non sono toccati dalle modifiche la maggior parte degli OICR esteri.
La tassazione italiana delle plusvalenze, infine, può trovare un limite nelle clausole delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche possono effettuare i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’IVA (di cui all’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021), sospesi fino al 30.11.2022:
– in un’unica soluzione entro il 29.12.2022;
– ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.
Il beneficio della rateazione decade in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 27.12.2022 n. 80, ha provveduto a fornire le indicazioni per la compilazione del modello F24.
Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso.
Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario.
Dall’1.1.2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali.
In caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Relativamente all’anno 2019 (modelli REDDITI, IVA e IRAP 2020) il termine decade quindi il 31.12.2023.
Al riguardo viene disposto lo slittamento di un anno, dunque al 31.12.2024.
L’atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.
In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, i termini dell’art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.
Viene introdotto un contributo di solidarietà straordinario contro il caro bollette per il 2023 e modificato l’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario relativo al 2022.
Contributo straordinario per il 2023
Il contributo straordinario per il 2023 è dovuto dai soggetti i cui ricavi del periodo d’imposta antecedente all’1.1.2023 derivino per almeno il 75% da attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi.
Il contributo è:
– calcolato applicando un’aliquota pari al 50% del reddito IRES complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso all’1.1.2022;
– versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023.
Contributo straordinario per il 2022
Viene modificata la disciplina di cui all’art. 37 del DL 21/2022, stabilendo che il contributo è dovuto a condizione che
almeno il 75% del volume d’affari del 2021 derivi dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di
energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.
Con riferimento alla base imponibile, è disposto che non concorrono alla determinazione della stessa:
– le cessioni e gli acquisti di azioni, di obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti;
– le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale.
Qualora, per effetto delle modifiche apportate, l’importo versato non sia corretto, è possibile versarlo entro il 31.3.2023 o recuperarlo in compensazione da tale data.
I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.
Crediti d’imposta per il primo trimestre 2023
Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:
– 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
– 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
Modalità di utilizzo
I crediti d’imposta:
– sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;
sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.
Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.
Viene prorogato al 2023 il c.d. “Sport bonus”, soltanto per i titolari di reddito d’impresa.
Viene esteso al primo trimestre 2023 il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di 10.000,00 euro.
Viene previsto anche per il 2023 e 2024 il riconoscimento alle imprese di un credito d’imposta del 36% per l’acquisto di materiali riciclati, nel limite massimo annuale di 20.000,00 euro.
È prorogata, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
L’aliquota del 5% è prorogata anche per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.1.2023 al 31.3.2023.
Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
Inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, l’aliquota del 5% è prevista anche per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
Per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.
È introdotta l’aliquota IVA del 5% per:
– il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
– le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
– i pannolini per bambini;
– i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili, l’aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%.
Viene introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai fini IVA.
Sono rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione e l’assenza dei profili di rischio individuati dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro.
Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000,00 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).
Le operazioni inesistenti, ove la fattispecie sia soggetta a inversione contabile, vengono assoggettate alle ordinarie sanzioni, come se si trattasse di operazioni imponibili.
Potranno essere irrogate le sanzioni da indebita detrazione (pari al 90% dell’IVA) e da dichiarazione infedele (dal 90% al 180% dell’IVA).
Se il cessionario non è stato partecipe della frode, potranno esserci sanzioni comprese tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro.
Sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:
– è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.);
– o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, con modalità telematiche da stabilire con apposito DM, il possesso e la perdita dei requisiti che danno diritto all’esenzione
Viene rifinanziata l’agevolazione e viene prevista l’estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per l’ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall’1.1.2022 al 30.6.2023
Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.
Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”)
È prorogato al 31.12.2023 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:
– lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
– cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.
Fino al 31.12.2023 è consentito l’accesso al Fondo anche per mutui:
– di importo non superiore a 400.000,00 euro;
– a favore di contraenti che già fruiscano del Fondo di garanzia per la prima casa;
– già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.
Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa
È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% (art. 64 co. 3 del DL 73/2021).
Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all’80% della quota capitale.
È prorogata la disposizione che consente l’operatività della garanzia all’80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall’1.12.2022 al 31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64 co. 1 del DL 73/2021.
Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36
L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023.
L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:
– nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
– nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86
Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso, secondo la disciplina di cui all’art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70.
Requisiti
La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:
– presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro;
– non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.
La misura si applica ai contratti di mutuo:
– di tipo ipotecario;
– aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;
– stipulati (od oggetto di accollo) prima dell’1.1.2023;
– di importo originario non superiore a 200.000,00 euro;
– finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.
Effetti della rinegoziazione
Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte dell’ente finanziatore, l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati.
Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso; inoltre, la disciplina in oggetto si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni.
Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge).
Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90%
In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV
e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:
– 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
– 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
– 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
– 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Norma transitoria – Aliquota al 110% per le spese 2023
La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:
– agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);
– agli interventi effettuati dai condomini per i quali:
– la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
– la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
– agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Viene reso strutturale il c.d. “bonus psicologo” di cui all’art. 1-quater co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228, prevedendo che lo stesso sia:
– stabilito nell’importo massimo di 1.500,00 euro per persona;
– nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024.
È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative:
– all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”);
– all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”)
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