Se la casa è in uso a figli o genitori, si applica lo sconto
Entro il 1° marzo devono essere registrati i contratti di comodato verbali già in essere, Solo così è possibile beneficiare fin dal 1° gennaio 2016 dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date in prestito ai genitori o ai figli
Il ministero dell’Economia e delle finanze, ha precisato che c’è tempo fino al 1° marzo per registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dal 1° gennaio 2016 dello sconto del 50% su Imu e Tasi per le case date in prestito ai genitori o ai figli.
Il contratto di comodato di un immobile può essere redatto per iscritto oppure verbalmente.
In questo secondo caso, non è obbligatorio registrarlo ai fini della sua validità, ma la legge di Stabilità 2016 impone di registrarlo alle Entrate se si vuole ottenere la riduzione del 50% su Imu e Tasi e, trattandosi di un nuovo adempimento, può essere applicato lo Statuto del contribuente, secondo cui la scadenza dei nuovi obblighi tributari non può essere fissata prima del 60esimo giorno dalla loro entrata in vigore
Per chi invece, ha redatto il contratto in forma scritta senza registrarlo, ha l’obbligo di farlo entro 20 giorni dalla stipula.
Anche su questo aspetto il Ministero dele Finanze precisa che la data ultima per far valere l’agevolazione dal 1° gennaio è il 16 del mese quindi consente la registrazione entro venerdi 5 febbraio
L’ultima precisazione del Ministero durante la partecipazione a Telefisco 2016, riguarda chi può ottenere l’agevolazione . Infatti è stato chiarito che il possesso di altri immobili non abitativi (come, ad esempio, negozi e terreni) non impedisce di ottenere l’agevolazione.
Può ottenere lo sconto IMU e TASI, infatti, anche chi possiede altri immobili non abitativi oltre la casa data in comodato e quella in cui abita. In pratica, fermi restando gli altri requisiti fissati dalla legge il possesso di una quota di un terreno o di un negozio, per esempio, non bloccano l’agevolazione.
Rientrano anche i proprietari di abitazioni con due o più pertinenze dello stesso tipo, per esempio due garage. Per la disciplina dell’IMU e della TASI, infatti, uno solo è classificato come pertinenza, mentre il secondo è comunque un altro immobile. Non essendo però ad uso abitativo non va a intaccare il tetto dei due immobili, valido per lo sconto.
RICAPITOLANDO
La legge di stabilità 2016 prevede, dall’1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU (e di conseguenza anche della TASI, considerato che la base imponibile è la stessa) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero ai genitori oppure ai figli) che la destinano ad abitazione principale e a condizione che:
– il contratto sia registrato,
– il proprietario dell’immobile (comodante) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.