Di seguito le principali novità di carattere fiscale introdotte a seguito della pubblicazione nella G.U. del “Decreto Taglia-prezzi” che introduce le misure volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE CARBURANTI
Sul tema è disposto che, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data, le aliquote delle accise sulla benzina e il gasolio impiegati come carburante per autotrazione, di cui al D.Lgs. n. 504/1995 e successive modificazioni dei prodotti di seguito indicati sono rimodulate al ribasso.
Al riguardo si evidenzia che:
- è stato pubblicato il D.M. 18 marzo 2022, con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze ha previsto la riduzione delle predette aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti;
- è previsto che i titolari dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, nonché gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti hanno l’onere di trasmettere all’Agenzia delle Dogane, in modalità telematica, i quantitativi delle giacenze nei serbatoi sia alla data di entrata in vigore del decreto, sia alla data dei 30 giorni successivi all’entrata in vigore, in entrambi i casi entro il termine di 5 giorni (quindi entro il 28 marzo, con riferimento alle giacenze del 22 marzo, ed entro il 26 aprile, con riferimento alle giacenze del 21 aprile).
Al riguardo, si evidenzia che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare n. 11/2022 con la quale fornisce dei chiarimenti e le istruzioni operative in merito alla riduzione temporanea accisa sui carburanti e agli adempimenti correlati, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in questione;
- in caso di mancata comunicazione dei dati di cui al precedente punto è applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro;
- è previsto per i titolari dei depositi fiscali e dei depositi commerciali l’obbligo di riportare nell’e-das l’aliquota dell’accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici movimentati;
- al fine di evitare manovre speculative, l’autorità del Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvarrà della Guardia di Finanza, la quale avrà accesso informatico diretto ai dati comunicati dai titolari dei depositi;
Infine, con riferimento ai c.d. “buoni benzina”, è disposto che per l’anno 2022 l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
Credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica
La disposizione prevede che per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile di almeno16,5 kW è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 12% delle spese sostenute per l’acquisto energia elettrica effettivamente utilizzata nel corso del secondo semestre del 2022.
Il predetto beneficio:
- è concesso a fronte della dimostrazione di spesa tramite le fatture di acquisto e dimostrando di aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022 o, in alternativa, è cedibile per l’intero ammontare dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile ai fini Irap;
- è cumulabile con altre agevolazioni similari, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative della disposizione.
Credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale
La disposizione introduce un credito d’imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il predetto beneficio:
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022 o, in alternativa, è cedibile per l’intero ammontare dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile ai fini Irap;
- è cumulabile con altre agevolazioni similari, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative della disposizione.
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEL TURISMO
Credito d’imposta in favore delle imprese turistiche sul secondo acconto IMU del 2021
A favore delle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, quelle che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, è previsto un credito d’imposta nella misura del 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per il 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che:
- i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate;
- i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
- sia presentata un’autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti necessari e il rispetto delle condizioni previste.
Al riguardo, i contenute, le modalità e i termini di presentazione delle predette autodichiarazioni, saranno stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
La disposizione prevede, infine, che il credito d’imposta in questione:
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.