Nuove misure a sostegno del comparto turismo: il decreto Ucraina introduce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata 2021 dell’IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita l’attività recettiva. Ne possono beneficiare le imprese turistico-recettive che esercitano attività agrituristica, che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali, i parchi tematici.
Quali sono le condizioni per accedere al bonus? Nel D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” è previsto (art. 22) un credito d’imposta IMU, per l’anno 2022, a favore del comparto turismo.
Il credito è fissato nella misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU.
Non è un’esenzione IMU
Va chiarito da subito che non si tratta di un’esenzione dal versamento dell’IMU. Si è in presenza, invece, di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, rapportato all’IMU versata a titolo di seconda rata 2021. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è concesso in considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali.
Soggetti beneficiari
Il contributo è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese:
- le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale;
- i complessi termali;
- i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
In base alle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1, legge n. 96/2006, “per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”.
Il successivo comma 3 stabilisce, altresì, che “rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 4; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268; d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale”.
La misura del bonus e gli immobili interessati
Il contributo è riconosciuto, per l’anno 2022, nella misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU per gli immobili rientranti nella categoriacatastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva.
Nel testo è detto che l’incentivo è “in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU)”. Il riferimento, quindi, è quanto versato a titolo di seconda rata. Nel caso in cui non è stato effettuato il versamento (per i diversi motivi), l’incentivo non è dovuto.
Le condizioni per ottenere il credito d’imposta
Sono previste due condizioni:
- che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- che i soggetti interessati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Come utilizzare il credito d’imposta
Il credito di imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e all’art. 34, legge n. 388/2000;
Attenzione L’art. 1, comma 53, dispone che “a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro”. L’art. 34, comma 1, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili […] ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro”. |
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi) e 109, comma 5 (rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi), TUIR.
Le disposizioni che regolano l’incentivo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.
Come richiedere il credito d’imposta
Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della predetta Comunicazione.
Modalità, termini di presentazione e contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Autorizzazione della Commissione europea
L’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Quanto costa all’erario?
Agli oneri derivanti dall’incentivo, valutati in 15,6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all’art. 1, comma 366, legge n. 234/2021.
Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291