TURISMO: CI SONO SEI ORE DI TEMPO PER COMUNICARE GLI “ALLOGGIATI BREVI”

A partire dal 12 gennaio 2022

Dal 12 gennaio 2022 i dati degli alloggiati “brevi” nelle strutture ricettive andranno comunicati entro le 6 ore successive al loro arrivo, e non più entro 24 ore. E’ l’effetto del Decreto del Ministero dell’Interno del 16 settembre 2021 (pubblicato nella GU n. 246 del 14-10-2021) che, come  previsto, ha modificato l’art. 1 comma 1 del DM interno del 7 gennaio 2013, prevedendo per i casi di soggiorni inferiori alle 24 ore il termine di sei ore dall’arrivo degli ospiti

Per i soggiorni superiori resta, invece, confermato la comunicazione entro 24 ore successive all’arrivo delle persone alloggiate.

Il Decreto aggiorna anche le modalità di comunicazione. Le strutture ricettive che alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con tale modalità, fino alla scadenza di validità del certificato digitale. Dietro richiesta della struttura interessata, la Questura competente provvederà a rilasciare le nuove credenziali di accesso entro la data di scadenza del certificato digitale. L’accesso al portale verrà effettuato tramite:

  • Una login che identifica univocamente la struttura ricettiva;
  • Una password di accesso modificabile dall’utente;
  • Un codice richiesto dall’applicazione e valido solo per una sessione di lavoro (one time password).

Tutte le modifiche e gli aggiornamenti entreranno in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione in GU del decreto integrativo, ovvero  il 12 gennaio 2022. Fino a quella data sarà ancora ammessa la comunicazione degli alloggi brevi entro le 24 ore successive.

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