MISURE ULTIMO DECRETO – GREEN PASS E ESTENSIONI

Nella Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2022 è stato è stato pubblicato il Decreto-legge 1 – 2022.

Oltre ad aggiornare le regole per la gestione dei casi di positività nella scuola, il Decreto prevede novità essenziali per le attività economiche.

ESTENSIONE GREEN PASS BASE

Dal 20 gennaio 2022 è necessario il green pass base (ottenibile anche con tampone negativo) per accedere ai servizi alla persona.

Quanto ai servizi alla persona, una FAQ del Governo chiarisce che, ai fini del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si intendono per “servizi alla persona” le seguenti attività:

  • saloni di barbieri e parrucchieri;
  • centri estetici;
  • centri benessere (l’accesso ai quali è assoggettato peraltro dal 10 gennaio scorso a “green pass rafforzato”);
  • istituti di bellezza;
  • servizi di manicure e pedicure;
  • attività di tatuaggio e piercing;
  • sartorie;
  • lavanderie e tintorie, anche industriali;
  • pompe funebri.

Dal 1 febbraio 2022 sarà necessario avere il Green Pass base anche per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. 

Una faq del governo ha chiarito che i titolari delle attività per l’accesso alle quali è richiesto il green pass non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali. Clicca qui per saperne di più e per scaricare il cartello da esporre nella tua attività.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il 21 gennaio 2022 il Dpcm che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.
La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:

  • alimentare e prima necessità;

Esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari); è escluso in ogni caso il consumo sul posto”.

Via libera anche per il “commercio al dettaglio di prodotti surgelati”.

N.B. Chi entra senza Green pass nei supermercati può acquistare tutti i prodotti che vengono venduti, non solo beni di prima necessità. A chiarirlo è il governo in una Faq. “Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal Green pass” potranno acquistare “qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal Dpcm”.

  • sanitario;

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali anche non soggetti a prescrizione medica), commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di materiali per ottica.

E’, inoltre, sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie

  • veterinario

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

  • di giustizia

E’ consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

  • di sicurezza personale

E’ consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti.

Esenti anche a negozi di ottica, benzinai, negozi di legna e pellet e combustibili per uso domestico, negozi per animali domestici, mercati all’aperto e chioschi di edicole all’aperto.

I titolari delle attività di vendita di prodotti alimentari e bevande (per i quali non è richiesto il green pass) verificano che i soggetti privi di green pass non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli.

Dal 1 febbraio l’obbligo vaccinale si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Clicca qui per consultare la tabella delle attività consentite senza/con green pass “base/ “rafforzato”

OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50

Dal 1° febbraio al 15 giugno 2022 tutti coloro che hanno compiuto 50 anni, se non vaccinati, saranno sanzionabili: la sanzione prevista è di 100,00 € una tantum e sarà erogata dall’Agenzia dell’Entrate.

SUPER GREEN PASS E LAVORO

Dal 15 febbraio obbligo di green pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni. Chi non presenterà la certificazione rafforzata sarà considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata verrà sospeso lo stipendio.

I lavoratori che accedono al posto di lavoro senza Super green pass infrangono il divieto, pertanto rischiano una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore 

ESTENSIONI SUPER GREEN PASS GIA’ PREVISTE IN RICETTIVI E ALTRI

Da lunedì 10 gennaio entreranno comunque in vigore le estensioni di utilizzo del Green pass rafforzato in strutture ricettive, feste, fiere ed altre realtà, già previste dal Dl 229 del 30 dicembre.

PROMEMORIA- ALTRI AGGIORNAMENTI RECENTI:

  • Dal 1° febbraio 2022 la durata dei Green pass rafforzato (o “Super”) è ridotta da 9 a 6 mesi.
  • L’intervallo minimo tra la seconda e terza dose del vaccino anti Covid è ridotto a 4 mesi.
  • Fino alla cessazione dello stato di emergenza è obbligatorio utilizzare la mascherine di tipo FFP2 per l’accesso a tutti i mezzi di trasporto e per tutti gli spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, compresi gli eventi e le competizioni sportive sia che si svolgano al chiuso che all’aperto. In questo periodo e in questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
  • Per lo stesso periodo è richiesto il Super Green pass anche per il consumo di cibi e bevande al banco del bar.
  • Il Green pass base è richiesto per la frequenza di corsi di formazione in presenza.
  • Fino al 10 Febbraio 2022, per evitare assembramenti, sono vietate le feste ed i concerti in spazi aperti; restano chiusi le discoteche ed i locali da ballo.

L’intrattenimento con musica dal vivo nei ristoranti e locali assimilati resta possibile, secondo quando chiarito il 31 dicembre 2021 dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio dei Ministri, in risposta a quesito inoltrato dal Coordinamento delle Regioni, affermando che esso non può considerarsi vietato essendo riconducibile all’attività di ristorazione e non a quella che si svolge in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

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