GREEN PASS LAVORO: NOVITA’ PER LE IMPRESE

Con la legge del 19 novembre 2021, n. 165 pubblicata in Gazzetta Ufficiale. n. 277, del 20.11.2021 sono state introdotte le seguenti novità nel “decreto green pass lavoro”.

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, viene imposto a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato l’obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (green pass); tale disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni previste.

Controlli del green pass e possibili esenzioni

Il decreto prevede che i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro». Questa possibilità offerta ai lavoratori semplifica per le aziende la gestione dei controlli del green pass.

Sostituzione dei lavoratori che ne sono privi

Il decreto è stato modificato anche nella parte relativa alle sostituzioni dei dipendenti privi di green pass nelle aziende con meno di quindici dipendenti. La versione originaria prevedeva una sostituzione  – senza conseguenze disciplinari e con diritto alla  conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso – per un massimo di dieci giorni rinnovabile per una sola volta. Le novità consistono nel computo, nel periodo di dieci giorni, dei soli giorni lavorativi, nonché nella possibilità di rinnovare il periodo di dieci giorni anche per più volte, fino al 31 dicembre 2021.

Scadenza della sua validità in corso di prestazione lavorativa

Il testo approvato chiarisce un punto sinora controverso. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde Covid–19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni: in questo caso, infatti, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita. Tale deroga, però, vale esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Campagne informative sulla vaccinazione anti – Covid

Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati  possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti–Covid; le campagne di  informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione negli ambienti di lavoro. Per tali finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente.

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