NOVITA’ INTRODOTTE DAL 12 NOVEMBRE 2021 PER CESSIONE/SCONTO IN FATTURA E DETRAZIONE CREDITI FISCALI (RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, SUPERBONUS, BONUS FACCIATE, ECOBONUS, ETC)

Vi informiamo che a seguito delle novità introdotte dal D.L. n.157/2021 (c.d. D.L. “Anti-frodi”) in tema di “cessione o sconto dei bonus edilizi”, in data 12 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 312528/2021 con il quale recepisce le nuove disposizioni.

In particolare, è previsto che:

– sia esteso a tutti i c.d. “bonus edilizi” (e quindi non più soltanto al superbonus 110%), l’obbligo di apposizione del visto di conformità relativamente alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che diano diritto al benefico fiscale, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura dello stesso (ex art.1, c.1, lett. b), del D.L. n. 157/2021);

– con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus 110%, il visto di conformità divenga necessario, non soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma anche in caso di utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi; tale obbligo rimane escluso solo nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate (Precompilato)  oppure tramite sostituto d’imposta che presti assistenza fiscale (modello 730 Precompilata);

– in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, sia necessaria l’asseverazione della congruità dei prezzi da parte del tecnico abilitato anche ai bonus edilizi diversi dal 110%.

I nostri uffici sono a Vs. disposizione per maggiori informazioni in merito.

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