MISURE FISCALI PER IL SETTORE TURISMO DECRETO C.D. “ATTUAZIONE PNRR”



Di seguito si illustrano le principali disposizioni di carattere fiscale contenute nel Decreto c.d. “attuazione PNRR” entrato in vigore il 7 novembre 2021.

MISURE PER IL SETTORE TURISMO


CONTRIBUTI E CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE TURISTICHE


A decorrere dall’anno 2021 e fino all’anno 2024 è riconosciuto alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici, un credito d’imposta nella misura dell’80% delle spese sostenute in relazione a:


– interventi di efficientamento energetico delle strutture e di riqualificazione antisismica delle stesse;
– interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
– interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti;
– realizzazione di piscine termali;
– acquisizione di attrezzature per lo svolgimento delle attività termali;
– spese per la digitalizzazione.


In riferimento al predetto beneficio fiscale è previsto che:


– può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i 3 periodi di imposta successivi;
– può essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari;
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.


Inoltre, per i predetti soggetti e per le medesime fattispecie di spesa è previsto un contributo a fondo perduto, fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta di cui sopra, concesso fino a un importo massimo di 40.000 euro che può essere incrementato:


– fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
– fino ad ulteriori 20.000 euro, nel caso di imprese o società composte in prevalenza da donne o da giovani tra i 18 e i 35 anni;
– fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa sia ubicata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Al riguardo è chiarito che in ogni caso, il contributo in oggetto non può superare il limite massimo d’importo pari a 100.000 euro e, comunque, non può essere superiore al 50% dei costi dell’investimento.


Infine, la disposizione prevede che:


– in relazione ai medesimi interventi agevolati, il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto non possono eccedere l’importo dei costi sostenuti;
– i due benefici non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per i medesimi interventi;
– entro il 7 dicembre 2021 il Ministero del Turismo pubblica un avviso contenente le modalità attuative per l’accesso ai predetti benefici, inclusa l’individuazione delle spese rientranti nella disciplina;
– entrambi gli incentivi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziate e secondo l’ordine cronologico delle istanze che verranno disposte dall’avviso di cui al punto precedente.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DI AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR


È introdotto un credito d’imposta per la digitalizzazione delle Agenzie di viaggio e Tour operator individuato con il codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.


In particolare, a decorrere dall’anno 2021 e fino all’anno 2024, è previsto per i predetti soggetti un credito d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.


Inoltre, è previsto che il credito d’imposta in questione:


– può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati;
– può essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari;
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.


Al riguardo, le modalità applicative della disposizione in oggetto saranno definite con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze da emanarsi entro il 6 gennaio 2022.

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