Dal 1° al 31 ottobre 2021, imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali possono di nuovo inviare la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021.
L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili è infatti prevista la ripartizione percentuale. Per effetto del regime speciale previsto dal decreto Sostegni bis, sia per gli investimenti pubblicitari sulla stampa, anche on line, che per quelli su radio-tv, anche nazionali non partecipate dallo Stato, ai fini dell’accesso all’agevolazione fiscale non deve essere rispettato il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento 2020.
Quali sono le condizioni da rispettare? Al via la nuova sessione straordinaria per prenotare il bonus pubblicità 2021. Dopo la proroga comunicata dal Dipartimento per la comunicazione e l’editoria lo scorso 31 agosto, dovuta per interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 67, comma 10, del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021), le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali dal 1° al 31 ottobre 2021 possono di nuovo inviare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2021. In vista della riapertura sportello, e per tener contro delle ultime novità, il 24 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modulo e le istruzioni per la richiesta del bonus. Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. In caso di insufficienza delle risorse disponibili è infatti prevista la ripartizione percentuale. Le prenotazioni già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni. In ogni caso, nella finestra straordinaria di ottobre 2021 è possibile presentare una nuova comunicazione per sostituire quella già inviata a marzo.
Di seguito tutte le informazioni dettagliate (clicca sul + per leggerle)
Le comunicazioni per accedere al credito d’imposta possono essere presentate da imprese, professionisti ed enti non commerciali che nel 2021 hanno effettuato o intendono effettuare campagne pubblicitarie:
– sulla stampa quotidiana e periodica, anche online;
– sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;
– sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali (nuova categoria di investimenti ammissibili prevista per i soli anni 2021 e 2022 dal regime straordinario dettato dal decreto Sostegni bis).
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche iscritte ROC (Registro degli operatori di comunicazione) e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del Direttore responsabile.
Per l’individuazione esatta dell’ammontare degli investimenti da indicare nella comunicazione occorre fare riferimento anche alle precisazioni fornite dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria pubblicate sul proprio sito web.
Secondo tali chiarimenti:
– sono ammissibili anche gli investimenti pubblicitari sui siti web delle agenzie di stampa purché la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il ROC e sia dotata della figura del direttore responsabile;
– nel caso di investimenti pubblicitari effettuati attraverso società concessionarie della raccolta pubblicitaria, le somme complessivamente fatturate delle società sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi. Diversamente, sono le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione o di altro genere; in questi casi, si tratterebbe di servizi “accessori”, il cui costo, normalmente evidenziabile, non può legittimamente concorrere al calcolo del credito d’imposta;
– per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari sui giornali online, ai fini del credito d’imposta non occorre che la testata online sulla quale si acquistano gli spazi pubblicitari abbia o meno determinate caratteristiche tecnologiche né che abbia, in tutto o in parte, contenuti che possono essere usufruiti a pagamento;
– l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile, mentre nel caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA);
– sono ammissibili le campagne pubblicitarie pagate con qualsiasi modalità.
Il credito d’imposta non spetta per:
– le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
– le spese volte all’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
– le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa;
– come chiarito nelle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc…).
Il decreto Sostegni bis ha confermato anche per gli anni 2021 e 2022 il regime derogatorio introdotto nell’anno 2020, in base al quale il suddetto credito d’imposta viene riconosciuto nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati.
Prima dell’intervento del decreto Sostegni bis, tale regime era previsto solamente per le campagne pubblicitarie sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale), mentre per le campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali (erano escluse le emittenti nazionali non partecipate dallo Stato) il bonus era pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, purché superiore almeno dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente.
Il decreto Sostegni bis ha uniformato le modalità di calcolo per i due mezzi di informazione, estendendo il regime derogatorio anche agli investimenti su radio-tv (locali e nazionali non partecipate dallo Stato).
Conseguenza di tale modifica è che, per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche (locali e nazionali non partecipate dallo Stato), nella nuova finestra straordinaria 1-31 ottobre 2021, a differenza di quella di marzo 2021, possono accedere anche chi nel 2020 non ha sostenuto investimenti su tale canale informativo.
In pratica, con il regime derogatorio dettato dal decreto Sostegni bis, sia per gli investimenti effettuati su stampa sia per quelli su radio-tv, dal 1° al 31 ottobre 2021 possono prenotare il credito d’imposta anche:
– i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;
– i soggetti che nell’anno 2020 non hanno effettuato investimenti pubblicitari;
– i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2021.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata tramite i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, a cui è possibile accedere mediante l’identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.
L’invio può essere effettuato direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, o tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) o tramite gli intermediari abilitati indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).
Per effetto del regime derogatorio introdotto dal decreto Sostegni bis, nella comunicazione deve essere indicato solamente l’importo degli investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i mezzi di informazione (stampa e radio-tv) già effettuati e/o da effettuare nel 2021 e non anche l’importo dell’investimento effettuato nel 2020.
Secondo quanto indicato nelle istruzioni aggiornate il 24 settembre 2021, in particolare:
– l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2021 sui giornali quotidiani e periodici, anche on line va riportato nella colonna 2;
– l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2021 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato va specificato nella colonna 6.
Gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all’unità: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56); per difetto, se inferiore a questo limite (es.:55,49 diventa 55).
Non devono invece essere compilate le colonne 3 e 7, relative agli investimenti effettuati nel 2020, rispettivamente, sulla stampa e sulle emittenti televisive e radiofoniche.
Le colonne 5, 9 e 10, invece, vengono compilate automaticamente dall’applicazione web.
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno già presentato la domanda lo scorso mese di marzo, dal 1° al 31 ottobre 2021 possono sostituire la comunicazione già inviata con una nuova.
Se non sarà trasmessa una nuova prenotazione resta valida quella già inviata e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà automaticamente rideterminato, al termine della nuova finestra temporale, con i nuovi criteri.
Misura del credito d’imposta
50% dell’importo totale degli investimenti effettuati
Deroghe alla disciplina ordinaria
Non è necessario:
– aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione (stampa e radio-tv);
– rispettare la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti superiore almeno dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente
Investimenti ammissibili
Investimenti pubblicitari effettuati:
– sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line:
– sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato
Validità
2021 e 2022
Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291