Con riferimento alla nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2377 del 27 ottobre 2026, si forniscono alcuni importanti chiarimenti in merito ai tempi di svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è prevista una specifica deroga che consente di completare la formazione obbligatoria e l’eventuale addestramento specifico entro 30 giorni dall’assunzione del lavoratore.
Si precisa tuttavia che:
La formazione deve essere avviata tempestivamente, contestualmente all’assunzione.
Il lavoratore può essere adibito all’attività lavorativa anche prima del completamento dell’intero percorso formativo.
L’impresa deve conservare documentazione con data certa che dimostri l’avvio dell’organizzazione della formazione (prenotazioni dei corsi, PEC, comunicazioni con enti formatori, docenti o RLS).
La formazione deve comunque concludersi entro 30 giorni dall’assunzione. Per i contratti di durata inferiore, entro tempi coerenti con la durata del rapporto di lavoro.
Si ricorda inoltre che resta obbligatorio fornire al lavoratore tutte le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza prima dell’inizio dell’attività lavorativa, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008.
Si raccomanda pertanto a tutte le imprese di attivarsi tempestivamente per organizzare la formazione dei nuovi assunti e di conservare tutta la documentazione comprovante l’avvio del percorso formativo, al fine di poterla esibire in caso di eventuali controlli ispettivi.
Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici: 0574/40291