FEDERAGIT: TRATTAMENTO IVA DEI SERVIZI SVOLTI DALLE GUIDE ABILITATE – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Vi informiamo che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 166/2026 del 1 settembre 2026, ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA applicabile, nel caso sottoposto al suo esame, ai servizi di accompagnamento svolti da guide abilitate lungo percorsi escursionistici e alle attività ad essi collegate, nonché alla visita di un’aula immersiva inserita all’interno di un percorso museale.

È opportuno precisare che la risposta n. 166/2026 è resa nell’ambito di un interpello riferito a una specifica fattispecie e sulla base degli elementi rappresentati dal soggetto istante.
Le conclusioni dell’Agenzia riguardano pertanto le particolari attività descritte nell’istanza e non possono essere automaticamente estese a tutte le prestazioni rese dalle guide turistiche o ambientali.
In particolare, la risposta non esamina compiutamente le diverse modalità con cui una guida turistica può svolgere e fatturare il proprio servizio, quali l’incarico conferito direttamente dal visitatore oppure da musei,
agenzie di viaggio, tour operator, scuole o associazioni, né le ipotesi di visite urbane, museali, monumentali o miste e quelle in cui i titoli d’ingresso siano acquistati dal cliente o forniti dal committente.


La risposta costituisce comunque un rilevante orientamento interpretativo per le fattispecie che presentino caratteristiche analoghe o corrispondenti a quelle esaminate.
Il caso esaminato riguarda un consorzio forestale che organizza, dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, escursioni naturalistiche, attività di interpretazione ambientale, laboratori educativi e visite a un’aula immersiva inserita in un percorso museale. Le prime attività sono svolte da guide ambientali escursionistiche abilitate o da tecnici forestali in aree liberamente accessibili, per le quali non è previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le visite guidate lungo percorsi naturalistici, le attività di divulgazione ambientale e i laboratori educativi svolti in aree aperte gratuitamente al pubblico non beneficiano dell’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR n. 633/1972. In tali situazioni, infatti, il corrispettivo versato dall’utente non remunera l’accesso o la visita del luogo, ma un autonomo servizio di accompagnamento, interpretazione e divulgazione prestato dalla guida. Le somme percepite devono pertanto essere assoggettate a IVA secondo le regole ordinarie.

Si precisa che le indicazioni relative all’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie assumono rilevanza operativa per le guide e gli altri professionisti che applicano il regime IVA ordinario. I contribuenti che operano nel regime forfetario, invece, non espongono l’IVA nelle fatture relative alle operazioni nazionali, applicando la specifica disciplina prevista dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014. Resta fermo che la qualificazione sostanziale della prestazione, oggetto dei chiarimenti dell’Agenzia, può assumere rilievo in caso di successivo passaggio al regime ordinario o di cessazione del regime forfettario.


L’Agenzia conferma così l’orientamento già espresso con la risposta n. 125/2025 del 30 aprile 2025, che aveva escluso l’esenzione IVA per il servizio reso da una guida ambientale escursionistica durante escursioni svolte in aree aperte al pubblico, quando per l’accesso non sia prevista l’emissione di un biglietto d’ingresso.
Una diversa disciplina è stata riconosciuta per la visita all’aula immersiva collocata all’interno di un museo.
Tale attività consiste in un percorso multimediale interattivo, a contenuto culturale ed educativo, fruibile attraverso l’ingresso al museo oppure mediante una specifica prenotazione come attività museale. Poiché lo spazio presenta caratteristiche assimilabili a quelle dei luoghi indicati dall’articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR n. 633/1972, il relativo corrispettivo può beneficiare dell’esenzione IVA.
Il chiarimento conferma che l’applicazione dell’esenzione non dipende dalla sola qualificazione professionale della guida o dalla finalità culturale, educativa o divulgativa dell’attività, ma richiede che la prestazione sia effettivamente inerente alla visita di un museo o di uno degli altri luoghi indicati dall’articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR n. 633/1972, oppure di un luogo che presenti caratteristiche similari. Nel caso esaminato, in assenza di un biglietto d’ingresso relativo alla visita delle aree, liberamente accessibili al pubblico, il corrispettivo versato dai partecipanti è stato considerato riferibile a un’autonoma prestazione di accompagnamento e alle attività ad essa collegate, da assoggettare a IVA secondo i criteri ordinari.


La risposta chiarisce inoltre che le attività specificamente descritte nell’interpello non sono riconducibili alle attività di intrattenimento previste dalla tariffa allegata al DPR n. 640/1972 né alle attività spettacolistiche individuate dalla Tabella C allegata al DPR n. 633/1972. Per tali attività non sussiste pertanto l’obbligo di certificare i relativi corrispettivi mediante titoli di accesso emessi con misuratori fiscali o sistemi di biglietteria automatizzata SIAE, ferme restando le modalità di certificazione fiscale applicabili alle singole operazioni.


Sul piano operativo, le guide e gli operatori interessati sono pertanto invitati a valutare attentamente la natura della prestazione resa e le concrete modalità di accesso al luogo visitato. In particolare, occorre distinguere il servizio autonomo di accompagnamento svolto in uno spazio liberamente accessibile dalla prestazione effettivamente inerente alla visita di un museo o di un altro luogo culturale riconducibile alla disciplina di esenzione.

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