DECRETO – LEGGE SU ONERE DI COMPOSTABILITA’ PER IMBALLAGGI

Si informa che è stato pubblicato in GU n. 182 del 7-8-26 il Decreto – Legge n. 143/2026, recante alcune disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggi.

 A tal proposito, è appena il caso di ricordare ai Settori associati in indirizzo che tale provvedimento, in vigore a decorrere dall’8 agosto 2026 u.s., dovrà essere convertito in legge ordinaria dello Stato, con eventuali modifiche ed integrazioni efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione, entro il 6 ottobre 2026 p.v.

Nel frattempo, riepilogando nello specifico il contenuto della norma, si chiarisce che ai sensi dell’art. 1 citato DL n. 143/2026 è stato integrato il vigente D. Lgs n. 152/2006 e ss. variazioni (Codice in materia ambientale), Parte Quarta, aggiungendo il nuovo art. 226-quinquies in tema di introduzione dell’anzidetto onere di compostabilità per talune tipologie di imballaggio.

In particolare, è ivi contemplato che saranno resi disponibili per la prima volta sul mercato nazionale, oltreché nei formati e per gli usi previsti dal già descritto e sopra citato Reg. UE 40/2025, qualora certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo, gli imballaggi in plastica monouso:

 – per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;

 – per contenere alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del Settore Alberghiero, della Ristorazione e del Catering;

 – per contenere altresì porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero, nell’anzidetto Settore Alberghiero, della Ristorazione e del Catering.

 

NB: nell’ambito di tale ultima fattispecie, si intende che è fatta unicamente eccezione, all’applicabilità della norma, per gli imballaggi:

  1. forniti insieme ad alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;
  2. necessari a garantire la sicurezza e l’igiene in strutture, ove viga un requisito medico di cura individuale (v. ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali. 

 

Inoltre, lo stesso art. 1 DL 143/26 prevede alle medesime condizioni la prima disponibilità sul mercato italiano di imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene da utilizzare nel Settore Ricettivo, come descritti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati ad una sola prenotazione individuale e ad essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.

Si informa infine che lo stesso art. 1 del DL n. 143/2026 ha parimenti modificato il D. Lgs n. 152/2006 e ss. (Codice ambientale), introducendo all’art. 261 il nuovo comma 4-quinquies, recante la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di eventuale violazione – ancorché tramite diciture elusive od ingannevoli, delle sopra illustrate disposizioni di cui al nuovo art. 226-quinquies D. Lgs 152/06 ss.

Clicca qui per leggere il testo integrale del Decreto Legge 143/2026

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