Segnaliamo l’allegata nota di Unioncamere, del successivo 7 Novembre, con cui l’ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano fornisce al Sistema delle CCIAA indicazioni sul tema.
In particolare, la nota commenta la nuova norma di cui all’art. 3, comma 3, dell’art. 13 del DL n. 159, la quale reca la conseguenza che l’obbligo di comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale, già riferito alle imprese costituite in forma societaria e poi esteso alle imprese individuali, riguarda anche l’amministratore unico o l’amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria (a differenza di quanto previsto dalla norma previgente, che riferiva l’obbligo a tutti gli amministratori, indifferentemente dal ruolo).
L’Unioncamere ne fa derivare che “Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone (…)
Il recente decreto legge n. 159, del 31 ottobre, avente ad oggetto “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” è intervenuto per modificare alcuni contenuti della norma di cui all’art. 5 del DL n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, sull’argomento dell’obbligo di comunicazione al Registro imprese della PEC degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Sul tema, l’Ufficio Legislativo aveva inviato alle strutture territoriali la circolare del 30 giugno scorso, n. 5015, per informare che il Ministero delle imprese e del made in Italy, con nota n. 127654, del 25 giugno, era intervenuto al fine di modificare le istruzioni precedentemente fornite
alle Camere di commercio, con le quali aveva indicato il 30 giugno 2025 quale termine per l’adempimento dell’obbligo per le imprese già iscritte al Registro, differendo tale termine al 31 dicembre 2025 (indicazione che ovviamente non poteva avere un’effettiva efficacia normativa, provenendo da una circolare).
E’ noto poi come la materia presti il fianco ad alcune altre criticità interpretative, che ora il decreto legge n. 159 risolve drasticamente, almeno in parte.
Dunque, la norma (art. 3, comma 3, dell’art. 13 del DL n. 159) porta, con forza finalmente di legge, alle seguenti conseguenze:
1. l’obbligo di comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale, già riferito alle imprese costituite in forma societaria e poi esteso alle imprese individuali, riguarda anche l’amministratore unico o l’amministratore delegato o, in mancanza, il presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria (a differenza di quanto previsto dalla precedente versione della norma, che riferiva l’obbligo a tutti gli amministratori, indifferentemente dal ruolo)
2. il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa (quindi gli amministratori devono comunicare una propria PEC, diversa
da quella della società);
3. le imprese che sono già iscritte nel Registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico: in tal modo, la determinazione della data diventa effettivamente cogente.
La modifica introdotta dal quarto comma dello stesso art. 13 comporta, dal punto di vista delle conseguenze, in fatto di sanzioni, che, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, si applichi l’art. 16, comma 6-bis, del DL n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009.
Tale norma prevede che l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.
Inoltre, fatto salvo quanto detto sopra per le imprese di nuova costituzione, i soggetti che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro i termini, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese perché inattivo, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata (ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro; se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo).
L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.
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