ALLUVIONE 2 NOVEMBRE 2023: NUOVI CONTRIBUTI PER PRIVATI E PER ATTIVITA’ ECONOMICHE PRODUTTIVE

Ulteriori contributi ai sensi dell’ordinanza capo dipartimento della protezione civile n. 1158/2025

Con Ordinanza n. 1158 del 29.08.2025 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 258 dell’8 settembre 2025 – il Capo Dipartimento della protezione Civile ha disposto ulteriori contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2023.

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PROCEDURA da seguire per contributi a favore di soggetti privati.

Chi può presentare domanda di contributo

La domanda può essere presentata da tutti i cittadini che hanno già presentato il Modello B1 per il Contributo di Immediato Sostegno (C.I.S.) e che abbiano quantificato il valore dei danni nella sezione 7 del modello stesso (non saranno presi in considerazione i modelli B1 con valore dei danni pari a zero)

Per i danni all’abitazione

La domanda di contributo è presentata dal relativo proprietario sia per abitazioni principali che per abitazioni diverse da quelle principali.
Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, utilizzando il modulo in Allegato B.3.2 

Qualora per l’abitazione il modulo B1 sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dall’usufruttuario, locatario, comodatario, etc., quest’ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell’abitazione la dichiarazione di rinuncia al contributo utilizzando il modulo in Allegato B.3.6.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche nel caso in cui il modulo B1 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest’ultimo.

Per i beni mobili distrutti o danneggiati

La domanda è presentata dal proprietario dei beni mobili ubicati nell’unità immobiliare distrutta o danneggiata, destinata alla data dell’evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo.
Qualora la domanda sia presentata dall’usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario dell’abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi ubicati non sono di sua proprietà.

Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale

La domanda è presentata dall’amministratore condominiale o da un condomino su delega degli altri condomini conferita utilizzando il modulo in Allegato B.3.3.
La domanda presentata dall’amministratore condominiale, a pena di decadenza, deve essere integrata, entro i successivi 30 giorni dalla relativa presentazione, con il verbale dell’assemblea condominiale che ha deliberato l’esecuzione dei lavori.

A chi presentare domanda di contributo

La domanda deve essere presentata al Comune in cui è ubicato l’immobile danneggiato

Termini e modalità di presentazione della domanda

Per accedere ai contributi, i soggetti interessati devono presentare al Comune, entro il 7 novembre 2025 (cioè entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’Ordinanza 1158/2025), apposita domanda utilizzando il modulo in Allegato B.3 e rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio nel relativo Allegato B.3.1.

Per quanto riguarda il Comune di Prato la domanda può essere:
1.    consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune
2.    spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. (fa fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale)
3.    spedita da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla PEC del Comune (fa fede la data di invio).

Qualora la domanda sia consegnata da terzi deve essere allegata delega del richiedente il contributo unitamente a fotocopia di documento di identità dello stesso in coso di validità.
Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con firma digitale o in alternativa allegare copia informatica (in formato .pdf o .jpg) di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.

Attenzione: la domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile.

Documenti necessari

  1. a)    Domanda di contributo utilizzando il modello B.3 (in formato PDF o in formato editabile)
    b)    Dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modello B.3.1 (in formato PDF o in formato editabile)
    a)    Delega del comproprietario (in caso di immobile con più proprietari) utilizzando il modello B.3.2 (in formato PDF o in formato editabile)
    b)    Delega amministratore o, in assenza, di altro condomino (sempre in caso di parti comuni) utilizzando il modello B.3.3 (in formato PDF o in formato editabile)
    c)    Perizia asseverata a cura di un professionista abilitato per i danni alle abitazioni e alle parti comuni di un edificio residenziale utilizzando il modello B.3.4 (B.: Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo)
    d)    Rendicontazione spese (se alla data della presentazione della domanda siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa) utilizzando il modello B.3.5
    e)    Dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario (se la domanda viene effettuata dal titolare di diritto reale che si è accollato e spese) utilizzando il modello B.3.6

Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo

I contributi concessi sono finalizzati:
a)    al ripristino delle abitazioni danneggiate;
b)    al ripristino di parti comuni danneggiate di edifici residenziali;
c)    a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati in abitazioni distrutte o danneggiate;
d)    al ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell’unità immobiliare nel caso in cui queste non si configurino come distinte unità strutturali rispetto all’immobile in cui è ubicata l’abitazione e qualora il ripristino risulti indispensabile per la fruizione dell’immobile;
e)    al ripristino delle aree e fondi esterni, qualora funzionali all’accesso o alla fruibilità dell’unità immobiliare ovvero opere indispensabili per il superamento della sua inagibilità o ad evitarne la delocalizzazione

Tipologie di danni ammissibili e massimali di contributo

I contributi sono concessi entro i limiti percentuali applicati sul minor valore tra quello indicato nel modello B1 e quello risultante dalla perizia asseverata.

Danni all’unità immobiliare:
a)    destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, nonché alle pertinenze, facenti parte della stessa unità strutturale, e alle aree e fondi esterni ad essa strettamente connessi, il contributo è concesso fino all’80% del minor valore tra quanto indicato nel modulo B1 e quanto indicato nella perizia asseverata allegata alla domanda, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
b)    destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, nonché alle pertinenze, facenti parte della stessa unità strutturale, e alle aree e fondi esterni ad essa strettamente: il contributo è concesso fino al 50% del minor valore tra quanto indicato nel modulo B1 e quanto indicato nella perizia asseverata allegata alla domanda, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro.

Danni alle parti comuni di un edificio residenziale:
il contributo è concesso fino all’80% del minor valore tra quanto indicato nel modulo B1 quanto indicato nella perizia asseverata allegata alla domanda se nell’edificio risulta, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale di un proprietario.
In caso contrario, fino al 50% del citato minor valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro.
Per le abitazioni danneggiate i contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia e relativi a:
•    elementi strutturali, verticali e orizzontali;
•    impianto elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
•    finiture interne ed esterne (intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale);
•    serramenti interni ed esterni

Prestazioni tecniche
Per progettazione, direzione lavori, procedimenti autorizzativi, stime, consulenza, perizie, etc., la relativa spesa, comprensiva degli oneri (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell’importo dei lavori e delle altre somme ritenute ammissibili, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge. Si ribadisce che il costo della perizia tecnica asseverata, obbligatoria per la presentazione della domanda, resta a carico del richiedente il contributo

Danni a beni mobili distrutti o danneggiati
Limitatamente all’unità immobiliare distrutta o danneggiata destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese effettivamente sostenute relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati a favore del relativo proprietario determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro.
Tale contributo è riconosciuto solo per i vani cucina, camera e sala.

Indennizzi assicurativi
In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, per il calcolo del contributo concedibile si considera il minor valore tra il danno massimo stimato ammissibile al netto dell’eventuale indennizzo assicurativo, e/o altro contributo, e il contributo determinato nel modo sopra descritto. 

Esclusioni

Sono esclusi i danni:
a)    alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all’unità strutturale in cui è ubicata l’abitazione ad eccezione che risulti indispensabile per la fruizione;
b)    ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi;
c)    ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
f) ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
g) ai beni mobili registrati (es.: autoveicoli, motoveicoli)

Per il testo integrale dell’ordinanza :

Ocdpc n. 1158 del 29 agosto 2025 (182 Kb)

la pagina della Protezione Civile nazionale:

https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1158-del-29-agosto-2025/

la sezione dedicata della Regione Toscana: 

https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023#sezione-4

Tutti i modelli sono scaricabili QUI:

PROCEDURA da seguire per contributi a favore delle attività produttive

Con la pubblicazione dell’OCDPC 1158 del 29/08/2025 sono state avviate le procedure per un ulteriore intervento a favore delle attività economiche produttive extra-agricole, per un  limite massimo di contributo di euro 450.000,00, come dettagliato nell’allegato C dell’atto (link o file scaricabile in fondo alla pagina)

L’ intervento si articola in due fasi:

– la prima, è riferita alla sola ricognizione dei fabbisogni. Per tale fase è in corso di predisposizione l’ordinanza commissariale che definisce termini e modalità per la presentazione delle domande. I soggetti interessati sono invitati a consultare la pagina “Ordinanze, decreti e atti statali” di questo sito per verificare i nuovi atti o a consultare il sito del soggetto gestore www.sviluppo.toscana.it, dove saranno pubblicate tutte le informazioni per partecipare alla ricognizione ed il link per accedere alla relativa piattaforma;

– la seconda e ultima, da avviare con ulteriore ordinanza commissariale, avrà ad oggetto termini e modalità per la rendicontazione della spesa, cui farà seguito l’erogazione finale delle risorse.

L’intervento è destinato a coloro che abbiano presentato la Scheda di segnalazione danni (modello C1) sul portale di Sviluppo Toscana con le modalità approvate con Ordinanza n 4/2024 (la scadenza era il 9 febbraio 2024).
Possono partecipare:
    • i soggetti che hanno ricevuto (o sono in attesa di erogazione) il contributo di immediato sostegno (procedura conclusa lo scorso 30/04/2025) per le spese ulteriori rispetto a quanto richiesto;
    • i soggetti che non hanno chiesto o non hanno ottenuto l’erogazione del contributo di immediato sostegno;

Gli importi segnalati nella scheda modello C1 costituiscono, unitamente alla perizia asseverata (obbligatoria) il riferimento per il calcolo del contributo concedibile.

Di seguito sono elencati i requisiti per l’ammissibilità delle imprese extra-agricole (cfr par 6 allegato C OCDPC 1158/2025):
– essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio, salvi i casi di esenzione, oppure, per i professionisti, essere regolarmente iscritti all’ordine/collegio professionale del settore di riferimento, salvi i casi di esenzione;
– essere in possesso di partita IVA;
– non rientrare tra coloro che non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato rispetto ad una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
– non essere sottoposte a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
– essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL;
– non essere soggette a divieto, sospensione o decadenza né esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente in materia. Tale condizione è da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa per l’erogazione del contributo di importo superiore ad € 150.000,00

Il contributo riconosciuto con la procedura che sarà attivata copre:

  • il 50% delle spese  per il ripristino strutturale e funzionale degli immobili;
  • l’80% delle spese per il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti;

Tali intensità di aiuto sono calcolate sul minor valore fra quanto indicato nel modello C1 (ricognizione danni), quanto risultante dalla perizia asseverata e quanto sarà rendicontato nella procedura da attivare.

In sede di istruttoria verrà inoltre accertato che i danni ammissibili a contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno.
I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell’intervento ritenuto ammissibile.

Le imprese che hanno stipulato polizze assicurative a copertura dei danni riceveranno, oltre al contributo per il ripristino, anche il rimborso dei premi versati negli ultimi cinque anni.

Tutti i modelli sono scaricabili QUI:

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