DECRETO SICUREZZA: DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE INFIORESCENZE DELLA CANAPA

Il c.d. “decreto sicurezza” (decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”), prevede, all’art. 18, modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, tali da rendere illegale la vendita negli esercizi commerciali della cosiddetta “cannabis light”, con la possibile irrogazione di pesanti sanzioni, anche penali.

L’art. 2 della legge n. 242/2016 consente, come è noto, che dalla canapa coltivata si possano ottenere, fra gli altri prodotti, alimenti e cosmetici ottenuti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori e coltivazioni destinate al florovivaismo professionale.

All’art. 4, la norma prevede inoltre che, qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.

A seguito dell’approvazione di tali norme si è sviluppato un notevole commercio di prodotti derivati dalla coltivazione della canapa e contenenti una percentuale di THC nei limiti indicati.

A tale situazione sono succedute conseguenze importanti anche nel panorama giudiziario, fino alla sentenza di Cassazione delle Sezioni Unite, n. 30475 del luglio 2019, in base alla quale,  in caso di giudizio sulla sussistenza del reato di cessione di stupefacenti, il giudice di merito dovrà valutare l’idoneità della sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante, specie trattandosi di cessione riguardante infiorescenze e altri derivati ottenuti dalla coltivazione della richiamata varietà di canapa, che si caratterizza per il basso contenuto di THC.

La sentenza ha di fatto consentito agli esercizi specializzati la continuazione dell’attività di vendita, nella considerazione che i giudici di merito, in un eventuale giudizio, potrebbero concludere con l’esclusione della colpevolezza dell’imputato vista l’oscurità del testo legislativo, come spesso in effetti avvenuto.

Il “decreto sicurezza”, in vigore dal 12 aprile scorso, e di cui comunque si attende la conversione in legge, prevede ora che, al fine di evitare che l’assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale, si approvano una serie di modifiche alla legge n. 242.

In primis, le nuove norme prevedono il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 dell’art. 1 della legge, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati.

In caso di violazione del divieto, si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al dPR n. 309/90. E’ invece consentita la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi, di cui alla nuova lettera g-bis) del comma 2, aggiunta dal decreto (produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti da decreto del Ministro della salute).

Il divieto, salvo che non venga confermato dalle Camere in fase di conversione del decreto-legge, impedisce dunque il commercio della “cannabis light”, assoggettandolo a sanzioni, anche di natura penale.

Un discorso a parte va fatto per le rivendite di generi di monopolio (tabaccherie), le quali sono assoggettate al rispetto dell’art. 45 della legge 7 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei tabacchi, laddove prevede che la vendita dei succedanei del tabacco è vietata, divieto confermato dal capitolato d’oneri in essere con ADM.

Sulla base di tali norme e regole, e della considerazione della “cannabis light” come succedaneo del tabacco (una considerazione che si evince dai comportamenti fattuali dell’ADM) si sono spesso verificati sequestri di “cannabis light” in quelle rivendite che, in mancanza di una comunicazione chiarissima in merito da parte dell’ADM, hanno ritenuto di commercializzare il prodotto.

Ovviamente, le novità legislative ormai (dal 12 aprile scorso) impediscono tale commercio anche in tabaccheria, al di là del problema dell’osservanza del capitolato, in relazione al divieto “in assoluto” di commercializzare le infiorescenze della canapa.

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