Tutte le imprese individuali e le società devono disporre di indirizzo di posta elettronica certificata – PEC che va iscritto nel Registro delle imprese.
Come da ultimo precisato dall’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e precedentemente dalla Direttiva ministeriale del 13 luglio 2015, il domicilio digitale iscritto deve essere attivo (quindi con contratto in corso con un gestore PEC), valido (con indirizzo formalmente corretto o con dominio PEC) e univocamente attribuibile all’impresa (non deve cioè essere riferibile contemporaneamente anche ad altri soggetti).
In caso contrario, è obbligo dell’impresa comunicare al Registro delle imprese un nuovo domicilio digitale valido.
La verifica compiuta dall’Ufficio camerale ha evidenziato 1082 imprese aventi sede in provincia di Prato, e 666 imprese con sede in provincia di Pistoia, con domicilio digitale inattivo e pertanto la Camera di Commercio Pistoia – Prato ha avviato il procedimento per la cancellazione massiva di tali domicili digitali.
Al riguardo si segnala che:
a) non saranno soggetti a cancellazione i domicili digitali che verranno regolarizzati entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo camerale
b) trascorso il periodo di pubblicazione ed effettuata una nuova verifica d’ufficio, il Conservatore procederà con propria determina alla cancellazione dal Registro delle imprese dei domicili digitali delle imprese con sede nelle due province di Pistoia e Prato non regolarizzati;
c) successivamente alla cancellazione dei domicili digitali inattivi, sarà iniziato nei confronti delle imprese sprovviste del domicilio digitale (laddove l’impresa non risulti potenzialmente cancellabile dal Registro delle imprese), il procedimento di assegnazione massiva dello stesso, nonché l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge:
– per le società, la sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata;
– per le imprese individuali, la sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata.
Invitiamo le imprese a riattivare presso il proprio gestore il proprio domicilio digitale che risulti scaduto/revocato (in questo caso non è necessaria alcuna comunicazione al Registro delle imprese), ovvero a comunicare un nuovo domicilio digitale dell’impresa/società, entro il 27 marzo 2025. In quest’ultimo caso si ricorda che la pratica per la comunicazione del domicilio digitale è esente dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
Segnaliamo che la notizia dell’avvio del procedimento è stata pubblicata – assieme all’elenco delle imprese coinvolte nella sezione “Cancellazione d’ufficio dei domicili digitali (PEC) irregolari” del sito internet della Camera di Commercio di Pistoia-Prato al seguente link: https://www.ptpo.camcom.it/servizi/rimprese/domdigitale/procedimenti