L’indirizzo di posta elettronica certificata della società amministrata può essere utilizzato dagli amministratori della società stessa come proprio domicilio digitale e, pertanto, quando nel Registro imprese si iscrive la nomina degli amministratori unitamente all’atto costitutivo delle società di persone e di capitali, la pec della società può essere usata anche come pec degli amministratori.
È questa la disposizione che il Registro imprese di Milano ha impartito («in attesa di successivi chiarimenti ministeriali»), con una comunicazione pubblicata sul suo sito internet, dopo che nei giorni scorsi (si veda Il Sole 24 Ore del 10 gennaio), una interpretazione inevitabilmente restrittiva della nuova normativa in materia (il comma 860 dell’articolo 1 della legge 207/2024), adottata in prima lettura, aveva indotto il Registro a sospendere le domande di iscrizione delle nuove società che non fossero corredate dell’indirizzo pec dei loro amministratori.
In altre parole, con una soluzione intelligente adottata nel segno dell’efficienza, si è pensato che, alla fine, il domicilio digitale altro non è che la proiezione del domicilio fisico nel mondo virtuale: pertanto, così come è sempre stato possibile che un amministratore collochi il proprio domicilio fisico presso la società amministrata, altrettanto è ora possibile che un amministratore elegga il proprio domicilio digitale presso il domicilio digitale della società presso la quale egli ricopre la carica, il quale è appunto rappresentato dall’indirizzo pec attribuito alla società in questione.
La soluzione adottata rimedia agli inevitabili fastidi che la nuova normativa ha provocato alla prassi professionale (senza arrecare alcun plausibile vantaggio, in quanto per effettuare comunicazioni a una società è sufficiente la pec della società stessa, quando invece quella degli amministratori non serve pressoché a nulla): si pensi a un consiglio di amministrazione formato da un consistente numero di componenti, ognuno dei quali avrebbe dovuto munirsi di pec per permettere alla società di iscriversi nel Registro imprese; per non parlare delle persone straniere, alle prese non solo con il problema di aprire la pec (strumento inesistente nel Paese di loro appartenenza), ma anche con il problema di doverla costantemente monitorare.
La disposizione del Registro imprese di Milano è peraltro testualmente correlata alle nomine effettuate in seno all’atto costitutivo delle società, ma è da credere che si possa leggere anche con riferimento alle cariche elette per decisione dei soci nel durante della vita societaria.