CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).

Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Il contribuente può aderire alla proposta di Concordato entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ovvero il 31.10.2024 per quanto concerne quest’anno mentre poi a regime il termine di adesione sarà il 31.07 di ogni anno.

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di CPB, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

– sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600( accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri), a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza.

– accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA.

– hanno la possibilità di assoggettare a tassazione sostitutiva, con aliquote ridotte, il reddito concordato incrementale (NO Irap) e detassazione (entro determinati limiti) e quindi annullamento carico tributario sul reddito effettivo rispetto a quello concordato.

– devono versare il secondo acconto di Irpef e Ires determinato con il metodo storico+una maggiorazione del 10% sul differenziale (se positivo) tra il reddito effettivo anno 2023 e quello concordato o in alternativa con il metodo previsionale calcolato sul reddito concordato.

– devono versare il secondo acconto Irap determinato con il metodo storico+una maggiorazione del 3% sul differenziale (se positivo) tra il valore della produzione netta dichiarata nell’ anno 2023 e il valore della produzione netta determinata con il concordato o in alternativa con il metodo previsionale calcolato sul reddito concordato.

– i contribuenti forfettari verseranno il secondo acconto determinato con il metodo storico + una maggiorazione pari al 10% o del 3% in caso di nuova attività sul differenziale (se positivo) tra il reddito effettivo anno 2023 e quello concordato o in alternativa con il metodo previsionale calcolato sul reddito concordato.

E’ possibile, non obbligatorio, per il reddito concordato anno 2024 e 2025 applicare in deroga alla tassazione ordinaria una tassazione sostitutiva sul maggior reddito emergente dalla differenza tra il reddito richiesto con applicazione del concordato e il reddito effettivo dell’anno 2023 e sul differenziale applicare le seguenti aliquote che variano in funzione del punteggio ISA relativo all’anno precedente:

PUNTEGGIO ISA 8/9/10 ALIQUOTA 10%

PUNTEGGIO ISA 6 o 7 ALIQUOTA 12%

PUNTEGGIO ISA 5 o inferiore ALIQUOTA 15%

Per i contribuenti Forfettari l’applicazione dell’imposta sostitutiva si determina con le stesse modalità precedentemente illustrate ed è il 10% ridotta al 3% in caso di start up.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato entro il 30.06.2025 (31.07.2025 con applicazione 0,40%).

L’applicazione dell’agevolazione relativamente all’imposta sostitutiva potrà essere applicata anche sui redditi 2026-2027 (in caso di rinnovo del concordato) prendendo a riferimento sempre l’anno precedente al fine di determinare la differenza del Maggior Reddito.

L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Decorrenza : le disposizioni in materia di concordato preventivo biennale si applicano per le annualità 2024 e 2025 per i soggetti “solari” che applicano gli ISA mentre per i soggetti forfettari si applicano, in via sperimentale, solo per l’anno d’imposta 2024.

  • debiti per tributi amministrati dall’Ade e contributi previdenziali con riferimento al periodo d imposta antecedente l’anno 2024 superiori a € 5.000 (compreso interessi e sanzioni)
  • Omessa presentazione Dichiarazione dei Redditi (almeno 1 dei tre anni precedenti l’adesione 2021/2022/2023)
  • Condanna per reati tributari di cui al DLgs. 74/2000(dichiarazione fraudolenta, fatture false etc), per reati di false comunicazioni sociali, per riciclaggio etc… commessi negli ultimi 3 anni (2021/2022/2023)
  • Per i soggetti forfettari: inizio attività nel 2023
  • Per tutti i soggetti isa: cause di esclusione applicate per il 2023
  • Redditi esenti o esclusi da tassazione in misura superiore al 40% del reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante da esercizio di arti e professioni.
  • Chi sceglie il regime forfettario per la prima volta nel 2024 provenendo dal regime ordinario per il 2023
  • Operazioni straordinarie: fusione, scissione, conferimento o modifica compagine sociale (ingresso/uscita soci) che si perfezionino nel 2024 entro la presentazione della proposta di adesione ma che costituiranno causa di decadenza o di cessazione degli effetti del concordato se si manifesta successivamente all’accettazione di adesione.

Il reddito concordato vale in linea di massima al fine del pagamento dell imposte sui redditi, Irap e contributi previdenziali obbligatori ma ci sono alcune eccezioni nel quale a rilevare ai fini delle imposte e contributi rileva invece il reddito effettivo e sono:

  • In presenza di Plusvalenze, minusvalenze o sopravvenienze attiva o passive nei redditi di partecipazione nelle perdite fiscali nelle perdite su crediti e nei corrispettivi di cessione cliente o comunque negli elementi immateriali realizzati nel periodo d’imposta
  • Circostanze eccezionali (individuate dal DM 14.06.2024)ovvero violazioni che integrano reati tributari (2021/2025) quali:
    • dati ISA inesatti che determinano un minor reddito (-30%)
    • Omessa presentazione Dichiarazione Redditi, Irap,770 o Iva
    • Violazioni relative all’invio dei Corrispettivi in numero pari o superiore a tre in giorni diversi
    • Sottrazione all’ispezione di documenti contabili obbligatori
    • Omessa installazione o manomissione dei registratori telematici

E’ possibile, ma non obbligatorio, versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo se superiore a quello concordato.

Il reddito rilevante ai fini ISEE o ai fini di agevolazioni relative a detrazioni deduzioni o benefici in genere è sempre quello     EFFETTIVO.

Il reddito minimo dichiarabile come concordato non può essere inferiore a € 2.000.

Per i contribuenti forfettari la base di reddito del 2023 che viene presa in esame per la determinazione del reddito concordato equivale in tutto e per tutto al reddito dichiarato nel quadro LM del Modello Redditi PF 2024.

  • Eventi calamitosi del quale è stato chiesto stato di emergenza
  • Eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività rendendoli inagibili o non più idonei, danni alle scorte di magazzino
  • Sospensione dell’attività (comunicazione alla Cciaa) o sospensione professione con comunicazione ufficiale alla Cassa o all’Ordine professionale.

Le riduzioni previste sono commisurate ai giorni di sospensione dell’attività esercitata e sono del 10% da 30-60 gg del 20% da 60-120 gg del 30% sup. a 120 gg

Al ricorrere di alcune situazioni puntualmente individuate il concordato CESSA di produrre i suoi effetti, a decorrere dal periodo di imposta in cui si verificano una o più cause di cessazione:

  • cessazione dell’attività (si applica la tassazione ordinaria anche nell’anno di cessazione)
  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità’ fiscale o se in un settore Ateco al quale di applica il medesimo coefficiente di redditività per i forfettari)
  • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del Concordato (dall’anno in cui si verifica la differenza) VEDI ALLEGATO per specifica circostanze eccezionali (Art. 4 decreto 14/06/2024).
  • Adesione al regime forfettario nel primo e nel secondo periodo oggetto di adesione al concordato
  • Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti e modifica compagine sociale.
  • Superamento soglie ricavi di € 7.746.853,50 o € 150.000 per i forfettari.

Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.

E’ importante precisare che la decadenza è prevista sicuramente in questi casi:

  • dichiarazione INFEDELE :emersa da attività di accertamento quando attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati in merito all’esercizio corrente e a quello precedente.
  • Emersione debiti tributari: condizione prevista sia in fase di accesso che di mantenimento del concordato.
  • Dichiarazione integrativa a correzione o integrazione di redditi o valore della produzione diversa dai redditi rispetto ai quali si è calcolato ed accettato il reddito concordato (anche scostamenti minimi) (dubbio su quali annualità antecedenti)
  • Omessi Versamenti: il mancato versamento delle imposte derivanti dall’Adesione al CPB a seguito dei controlli automatizzati costituisce causa di Decadenza.
  • conseguimento redditi esenti superiori al 40% del reddito di impresa arte o professione dichiarato (inapplicabilità concordato)
  • Adesione al regime forfettario nel primo periodo oggetto di concordato
  • Operazioni straordinarie
  • Violazione di NON LIEVE ENTITA’ individuate dall’art 22 c. 2 DLgs 13/24 quali:
  • violazioni che integrano reati tributari (2021/2025)
  • dati ISA inesatti che determinano un minor reddito (-30%)
  • Omessa presentazione Dichiarazione Redditi, Irap,770 o Iva (2021/2022/2023)
  • Violazioni relative all’invio dei Corrispettivi in numero pari o superiore a tre in giorni diversi
  • Sottrazione all’ispezione di documenti contabili obbligatori
  • Omessa installazione o manomissione dei registratori telematici

 

 

Importante: anche in caso di decadenza dal concordato le imposte sono dovute sul reddito concordato se lo stesso è superiore al reddito effettivo.

Importante: alcune violazioni possono essere sanate con il Ravvedimento Operoso (ovviamente se prima non contestate) e sono:

  • Omesso versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato
  • Violazioni che integrano reati tributari (2021/2025)(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
  • Dati ISA inesatti (anno 2023)
  • Omessa presentazione Dichiarazioni per anni oggetto concordato (2024 e 2025)
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